Il superbonus si restringe sempre di più. È il risultato degli ultimi interventi legislativi che hanno riguardato i soggetti e le tipologie di interventi agevolati con la detrazione del 110% che diventa del 70% per il 2024. La disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ha subito diversi interventi nel corso del tempo, rendendo necessaria una sintesi tra proroghe e riduzioni che si dovranno rispettare per l’esercizio d’imposta 2024.
In occasione dell’introduzione del comma 28, art. 1, Legge di Bilancio 2022, è stato introdotto un nuovo calendario di utilizzo del superbonus che distingue il termine di fruizione della detrazione e ne rimodula l’entità, in base alla tipologia di soggetto che effettua l’intervento nonché rispetto e all’avanzamento degli interventi. Allo stesso tempo, si è provveduto a ridurre la detrazione vincolandola al verificarsi di determinate condizioni.
Per le spese sostenute nel 2024 e 2025, il superbonus (comprensivo degli interventi eco, sismici, barriere architettoniche, fotovoltaico, accumulo e colonnine) spetta nella misura del 70% e scenderà al 65% per quelle sostenute fino al 31/12/2025, relativamente agli interventi di cui alla presente tabella:
SUPERBONUS | ANNO SOSTENIMENTO SPESA | NOTE |
110% | 2022 | |
90% | 2023 | Fatti salvi i casi in cui la riduzione non si applica (L. n. 197/2022) |
70% | 2024 | La proroga e la progressiva riduzione dell’aliquota di detrazione è prevista con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati da:
– condomini (lettera a), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020); – persone fisiche c.d. “unico proprietario”, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (lettera a), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020); – enti del terzo settore quali ONLUS, di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 460/1997, ODV, iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/1991, e APS, iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7, Legge n. 383/2000 (lettera d-bis), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020). |
65% |
2025 |
La detrazione rimane al 110% per:
- enti del terzo settore impegnati nei servizi socio-sanitari e assistenziali;
- zone colpite da terremoto nelle quali, dal 2009 in poi, sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In particolare, possono fruire della detrazione al 110%:
- le ONLUS, di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 460/1997;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 7, Legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per gli immobili posseduti/detenuti, rientranti nelle categorie catastali:
- B/1 (collegi, convitti, seminari, etc.);
- B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro)
- D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro).
Questi enti potranno sfruttare un calcolo particolare dei massimali. Il limite ordinario, infatti, sarà moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva degli immobili e la superficie media ricavabile dall’Osservatorio del mercato immobiliare.
Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell’applicazione del superbonus, l’ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell’immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023). Al riguardo, in risposta all’interpello n. 2 dell’8 gennaio 2024, i tecnici dell’Agenzia hanno avuto modo di precisare che il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell’immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS, siano detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie.
In altri termini, la tassatività dei titoli di disponibilità (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito). Impedisce l’accesso all’agevolazione del superbonus 110% ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN