Art.1 c.1 D.L. 225/2010: La proroga al 31 marzo 2011 del termine di presentazione del primo modello EAS da parte degli Enti non commerciali per la fruizione de
L’art.30 del D.L. 185/2008 ha introdotto, per gli Enti non commerciali di tipo associativo e per le Società sportive dilettantistiche di capitali, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti agli effetti tributari, con lo scopo di beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi, delle quote e dei contributi che soci, associati e partecipanti erogano alle associazioni cui appartengono a titolo di quota o contributo associativo e delle somme e dei contributi che gli stessi e i tesserati per la Federazione alla quale l’Ente è affiliato erogano agli Enti a fronte di servizi specifici da questi erogati.
Gli importi di cui sopra non sono imponibili, a condizione che gli Enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa e trasmettano (salvo alcune specifiche esenzioni) per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello EAS, istituito con Provvedimento del 2 settembre 2009.
Il modello deve essere presentato entro 60 gg. dalla data di costituzione; la mancata presentazione comporta la perdita – per sempre – delle agevolazioni tributarie, senza possibilità di ravvedimento. Deve inoltre essere ripresentato entro il 31 marzo di ogni anno, se, nel corso dell’anno solare precedente, sono variati alcuni dati rilevanti già comunicati all’Agenzia con precedente modello.
È accaduto che molti Enti associativi non abbiano adempiuto all’obbligo di cui sopra; per evitare che questi non possano usufruire dell’agevolazione prevista, l’Amministrazione Finanziaria, in via del tutto eccezionale, ha consentito la regolarizzazione, prevedendo, con l’art.1 c. 1 del D.L. 225/2010, la proroga del termine per la prima trasmissione del modello entro il 31 marzo 2011.
Pertanto, i soggetti che hanno omesso di inviare il modello EAS entro il 31.12.2009 – se già costituiti alla data del 29.11.2008 – ovvero entro i 60 giorni dalla costituzione – se costituiti dal 30.11.2008 al 31.01.2011 – hanno la possibilità di sanare senza sanzioni l’omissione ed evitare così la decadenza delle agevolazioni fiscali, inviando il modello entro il termine prorogato del 31 marzo 2011.
È possibile beneficiare della riapertura al 31 marzo 2011 anche per comunicare eventuali variazioni dei dati rispetto a quanto indicato in sede di prima presentazione del modello, inviato entro il 31 dicembre 2009 e/o entro i 60 giorni dalla costituzione.
Infatti, se nel corso dell’anno solare si verificano variazioni rispetto a dati precedentemente comunicati, i soggetti obbligati devono presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione un nuovo modello completo di tutti i dati richiesti (compilato quindi integralmente). Lo stesso obbligo sussiste per la comunicazione della perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie; in tal caso, però, la presentazione deve essere effettuata entro i 60 giorni dalla perdita dei benefici.
Si ricorda, infine, che non è richiesta la presentazione di un nuovo modello per comunicare le variazioni relative ai dati dell’Ente o del suo Legale rappresentante, in quanto tali variazioni vengono direttamente comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite gli appositi modelli (AA5/6 – AA7/10).
Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN