Il nuovo regime impatriati 2024

Il Decreto fiscalità internazionale modifica la norma sul regime agevolativo degli impatriati rendendo più stringenti i vantaggi.

Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 16, comma 1 del D. Lgs. n. 147/2015, prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

L’art. 5 del Decreto fiscalità internazionale (D. Lgs. n. 209/2023) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

L’agevolazione del nuovo regime impatriati si applica ai lavoratori:

  1. che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1°gennaio 2024 e la mantengono per i quattro periodi successivi all’anno in cui è avvenuto il trasferimento;
  2. che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

– sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

– sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  1. c) che svolgono l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  2. d) che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal Lgs. 108/2012 e dal D. Lgs. 206/2007.

Grazie all’applicazione del nuovo regime impatriati, chi ritorna in Italia con un figlio minore a carico avrà una percentuale di esenzione maggiorata al 60%, rispetto all’ordinario 50%.
Lo stesso incremento si applica a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore di età durante il periodo di fruizione del regime impatriati.

Misura dell’agevolazione Esenzione Irpef del 50% (60% per coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore di età durante il periodo di fruizione del regime impatriati)
 

Limite reddituale

 

600.000 euro
 

Durata dell’agevolazione

 

5 periodi d’imposta

 

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN