Come ormai noto, nell’ottica di regolamentare e inquadrare le criptovalute all’interno del nostro sistema fiscale, la legge di bilancio 2023 ha introdotto alcune norme con l’obiettivo di definire un quadro normativo più chiaro per la tassazione dei redditi conseguiti con le criptovalute. Una di queste riguarda l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo.
Con la risoluzione 10/E del 6 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento tramite modello F24 degli acconti. In questo articolo, facciamo un breve riepilogo.
L’articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 201/2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023 ha istituito il codice tributo “1727” per il versamento, tramite modello di pagamento unificato F24, della citata imposta sostitutiva.
Anche per l’imposta sul valore delle cripto-attività, come per l’IVAFE, sono dovuti gli acconti con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per i tributi come IRPEF e IRES.
Ciò premesso, con la Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024, al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:
- “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
In caso di versamento rateale, per i codici tributo “1728” e “1727”, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di versamento in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN