Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia e igiene femminile

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti sulle novità IVA relative ai prodotti per l’infanzia, per l’igiene femminile e al pellet.

L’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5%.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2024:

– abroga i numeri 1-quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Decreto IVA, i quali assoggettavano all’aliquota del 5%:

  1. determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
  2. il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

– interviene nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10% (in luogo di quella del 5%):

  1. il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  2. gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso.

– introduce i numeri 114.1) e 114.2) nella Parte III della Tabella A assoggettando ad aliquota maggiorata del 10% (in luogo di quella del 5%)  i prodotti assorbenti, i tamponi destinati all’igiene femminile, le coppette mestruali ei pannolini per bambini;

– aumenta l’aliquota dal 5% al 22% per i seggiolini per bambini.

Infine, per ciò che riguarda l’acquisto di pellet di legno, la Circolare n. 3 del 16 febbraio specifica che l’aliquota agevolata al 10% si applicherà ancora per tutto il mese di febbraio. Dal 1° marzo 2024 la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN