Detassazione premi di risultato: aliquota ridotta anche per il 2024

Così come previsto per l’anno 2023, anche per il 2024 il Legislatore ha disposto la riduzione della tassazione con riferimento ai premi di risultato erogati nel corso dell’anno.
La Legge di Bilancio 2024 ha, infatti, ridotto dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

In particolare, la disposizione risulta applicabile:

  • ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di risultato, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
  • alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
  • per un importo complessivo annuo detassabile pari a 000 euro;
  • a favore di lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che nell’anno di imposta precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

N.B. è doveroso ricordare che, al fine di poter applicare la detassazione sulla somma percepita dal lavoratore, è necessario che il premio di risultato sia stato regolamentato da un contratto collettivo sottoscritto ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Pertanto, il regime agevolato presuppone la stipula di un contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il lavoratore dipendente, a cui venga riconosciuta una somma a titolo di premio di risultato o di partecipazione agli utili di un’impresa, di optare per il regime di tassazione ordinaria, qualora lo ritenga più favorevole rispetto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Con riferimento al profilo contributivo, invece, sui premi di risultato va versata la contribuzione ordinaria fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore decida di convertirli in welfare o nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Nel primo caso, infatti, qualora il lavoratore dipendente decida di convertire in natura (welfare) il premio di risultato, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali non si applica.

In tal caso, i benefit di cui all’articolo 51 TUIR non concorrono alla formazione del reddito, ciascuno nei limiti suoi propri.

Le somme e valori a titolo di benefit, derivanti dalla scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato, con riferimento al periodo d’imposta 2024, infatti, non concorrono – per i benefit regolamentati dall’art. 51, c. 3 del Tuir – a formare reddito di lavoro dipendente nel limite di 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico ovvero nel limite di 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico e non sono soggetti ad imposta sostitutiva.

Qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, infatti, il Legislatore ha previsto anche uno sgravio contributivo, che consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota delle erogazioni a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Inoltre, sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

In sintesi:

  Fino al 31 dicembre 2022 2023 2024
Destinatari Lavoratori dipendenti settore privato Lavoratori dipendenti settore privato Lavoratori dipendenti settore privato
Limite annuo somma erogabile 3.000 3.000 3.000
Limite reddituale 80.000 nel periodo d’imposta precedente 80.000 nel periodo d’imposta precedente 80.000 nel periodo d’imposta precedente
Aliquota imposta sostitutiva 10% 5% 5%
Opzionabilità in welfare SI SI SI

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato