Con il provvedimento prot. n. 68472/2024 del 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del 730/2024.
Vediamo qui di seguito le principali novità che riguarderanno la campagna fiscale che si sta aprendo.
AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEGLI UTILIZZATORI 730
Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare anche il modello REDDITI PF.
In particolare è ora possibile presentare il 730 per:
- comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, 282;
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
A seguito dell’uscita dell’Assegno Unico Universale le detrazioni per i figli a carico spetteranno solo per i figli con 21 anni o più nell’anno di imposta. Dall’anno di imposta 2023 inoltre non troveranno più applicazione le maggiorazioni previste per i figli di età inferiore a tre anni e per i figli disabili e non verrà più riconosciuta l’ulteriore detrazione prevista per i nuclei con più di tre figli a carico.
Si precisa che i dati dei figli minorenni dovranno comunque essere indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
TASSAZIONE AGEVOLATA DELLE MANCE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E DI RICEZIONE
Dall’anno di imposta 2023, nel caso di redditi non superiori a 50.000, le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e delle attività possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, con tetto massivo del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro svolto.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
MODIFICA ALLA DETRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE DEL LAVORO SPORTIVO
A seguito della riforma del lavoro sportivo, per l’anno di imposta 2023, sono state introdotte le tipologie reddito 8 e 9. Tali codici permetteranno di gestire la detassazione di euro 15.000 prevista per le retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
DETRAZIONE SUPER BONUS
Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare per una rateazione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica invece la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.
DETRAZIONE BONUS MOBILI
Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è sceso da 10.000 euro a 8.000 euro.
DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICO B
Viene ripristinata la detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
CREDITI DI IMPOSTA
Dal 730/2024 non trova più applicazione il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto dei monopattini elettrici.
Sono invece state introdotte le seguenti agevolazioni:
- credito d’imposta mediazioni, commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- credito d’imposta negoziazione e arbitrato, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- credito d’imposta contributo unificato, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.
Debora Dal Molin – Centro Studi CGN