Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Decreto 164/99, modificato dall’articolo 1 comma 617 lettera d) della Legge n.147/2013, c.d. Legge di stabilità, il CAF e i professionisti abilitati sono obbligati alla conservazione:
- delle schede modello 730-1, scheda 8, 5 e 2 per mille, con le scelte effettuate dai contribuenti, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- di copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
La normativa infatti prevede come l’atto di contestazione, di cui all’articolo 16, debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione: di conseguenza, i documenti devono essere conservati necessariamente fino il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Concretamente, è previsto un obbligo di conservazione dei modelli 730/2019 redditi 2018 fino al 31/12/2024.
Diversa disciplina è invece prevista per le spese pluriennali che, per la loro natura, hanno un obbligo di conservazione documentale maggiore a quanto sopra descritto, fino al 31/12 del quinto anno successivo all’ultima indicazione della detrazione in dichiarazione, vedasi, ad esempio, le spese di ristrutturazione ovvero gli interessi passivi sui mutui.
Modalità di conservazione del modello 730 e della relativa documentazione correlata
Come precisato anche nella Risoluzione n.57/2014, la documentazione di supporto all’elaborazione del modello 730 può essere conservata sia in formato cartaceo, sia in formato digitale e dovrà essere trasmessa, in via telematica, qualora dovesse pervenire una richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.M. n.164/1999.
I contribuenti che presentano il modello 730 devono esibire al CAF, unitamente alla documentazione per la compilazione del dichiarativo, anche l’apposita busta chiusa contenente la scheda relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, modello 730-1.
Si precisa che la scheda va consegnata dal CAF, alle medesime condizioni, anche in assenza di scelta espressa.
A tal scopo può essere utilizzata anche una busta normale da corrispondenza con l’indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente e con la dicitura “Scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef”.
In caso di dichiarazione congiunta, le schede dei due contribuenti vanno inserite in un’unica busta.
La firma apposta su uno dei riquadri del 730-1 e nella dichiarazione 730 esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore degli intermediari, i dati vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate solo per attuare la scelta espressa.
L’Agenzia specifica anche come l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, il modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.
I documenti che devono essere conservati presso lo Studio, firmati dal contribuente, sono:
- Informativa sul trattamento dei dati personali. Si rammenta che la sottoscrizione di tale documento va effettuata prima di procedere alla firma e/o all’acquisizione di qualsiasi altro documento. Dopo la sottoscrizione, l’informativa va conservata nel fascicolo del cliente;
- Autocertificazioni (c.d. originale unico);
- Mandato unico (delega CU e/o delega accesso dati dichiarazione precompilata);
- Scheda 730-1, ossia scelte 8, 5, e 2 per mille;
- Modello 730.
Si ricorda infine che, utilizzando la firma elettronica avanzata, è possibile far sottoscrivere digitalmente le autocertificazioni, il mandato unico, il consenso privacy, il consenso al trattamento dati biometrici e la scheda 730-1 evitando quindi la conservazione dei modelli 730 in formato cartaceo.
Viviana Laterza – Centro Studi CGN