ILIA FVG: nuovo codice tributo per le seconde case

Con la Legge Regionale 17/2022 il Friuli Venezia Giulia ha applicato la propria autonomia impositiva in ambito dei tributi locali istituendo l’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma). A partire dal 1° gennaio 2023 tutti gli immobili siti nella regione Friuli Venezia Giulia scontano l’ILIA in sostituzione dell’IMU e con la risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento della citata imposta.

Per consentire il versamento dell’ILIA sulle seconde case, l’Agenzia, con risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024, ha istituito il nuovo codice tributo “5902” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3”.

In tale provvedimento risulta inoltre rinominato il codice A tributo “5901” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17che diventa: ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2”.

Tale distinzione si è resa necessaria in quanto la normativa ILIA (art. 9 Legge Regionale 17/2022) prevede la possibilità per i comuni di differenziare le aliquote tra il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale dagli ulteriori fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale e dall’immobile scelto come “primo fabbricato”.

COMPILAZIONE F24

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

COMPILAZIONE F24 ENTI PUBBLICI

In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere,
  • (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate precisa che, anche per il nuovo codice tributo 5902, come avviene già per tutti i codici tributo IMU e ILIA, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Debora Dal Molin – Centro Studi CGN