I ragazzi che hanno in tasca un’euro si trovano oggi di fronte ad un dilemma: prendere un caffè o aprire una società?
Tale dubbio è nato con un’opportunità fornita dal governo Monti, la creazione di una nuova e giovane società: la società semplificata a responsabilità limitata!
- Nuova in quanto introdotta dal D.L 24/01/2012;
- Giovane in quanto formata esclusivamente da soci che non abbiano compiuto i 35 anni.
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2012, in vigore dalla stessa data, ha introdotto infatti la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la “Società semplificata a responsabilità limitata”; articolo 2463 bis c.c.
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
- i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
- luogo e data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.
L’iscrizione è effettuata con una pratica esente da diritti di bollo e di segreteria.
Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto prevede inoltre che: “Con decreto ministeriale emanato dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24 marzo 2012), viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci”.
Se si era già pronti a predisporre la pratica di Comunicazione Unica per costituire l’azienda bisogna quindi attendere: fino all’emanazione del citato decreto il Registro Imprese non può accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata.
Eventuali domande saranno oggetto di immediato provvedimento di rifiuto del Registro Imprese.
Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN