Rateazione degli avvisi bonari: stop alla garanzia obbligatoria e possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso

Con la manovra Monti (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011), dal 28 dicembre 2011 sono entrate in vigore le nuove norme relative alla rateazione degli avvisi bonari, di cui si era parlato nel precedente articolo “Rateazione degli avvisi bonari: ecco le nuove regole” del 22 settembre 2011.

Gli avvisi bonari interessati dalle novità sono le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di:

  • controlli automatici, di cui all’art.36-bis del DPR 600/73 e all’art.54-bis del DPR 633/72, eseguiti dagli Uffici a seguito del controllo formale delle dichiarazioni;
  • controlli formali, di cui all’art.36-ter del DPR 600/73, che evidenzino delle irregolarità tra i dati in possesso dall’Agenzia e quelli dichiarati dal contribuente.

Una volta verificata l’esattezza degli importi richiesti, il contribuente può usufruire di uno sconto sulle sanzioni se paga l’importo dovuto entro 30 giorni.
In tal caso la sanzione sarà ridotta dal 30% al 10%, qualora l’avviso sia scaturito da controlli automatici, e dal 30% al 20% qualora esso derivi da controlli formali.

Il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato:

  • fino a 6 rate trimestrali, se l’importo non supera i 5.000 euro;
  • fino a 20 rate trimestrali, se supera i 5.000 euro.

Prima dell’entrata in vigore della manovra Monti, in base al D.Lgs. n. 472/97 il contribuente era tenuto a presentare una garanzia fideiussoria commisurata all’importo delle somme dovute qualora il valore complessivo delle rate successive alla prima superasse i 50.000 euro.

Le nuove disposizioni, invece, prevedono che a prescindere dall’entità dell’importo tale garanzia non sia più necessaria.

Il beneficio della rateizzazione viene meno qualora non si rispettino i termini di pagamento delle rate.
Nello specifico, ciò avviene se non viene pagata la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e se non viene pagata una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente.

La manovra Monti introduce un’ulteriore novità, il beneficio della dilazione rimane infatti fermo se il contribuente sana il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine per il versamento della rata successiva, definendo la sanzione con l’istituto del ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta:

  • di 1/10 del 30%, se il pagamento avviene entro 30 giorni;
  • di 1/8 del 30%, se il pagamento  avviene successivamente ai 30 giorni ma entro il termine di pagamento della rata successiva.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.132/E del 29.12.2011, ha istituito i codici tributo per il ravvedimento della rata.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della L. 214/2011, e si applicano alle rateazioni in corso a tale data.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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