Il Decreto Legge 7 Maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile scorso, ha introdotto alcune disposizioni in materia di lavoro, soprattutto con riferimento ad incentivi all’assunzione e all’autoimprenditorialità.
Al fine di favorire l’occupazione sono stati introdotti importati incentivi contributivi per coloro che assumono giovani, donne svantaggiate, personale nelle ZES nel Mezzogiorno e personale dipendente da grandi imprese in crisi che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale.
Di seguito si espone la nuova normativa di riferimento per il “bonus giovani”.
Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero contributivo.
L’agevolazione consiste:
- nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
- per un periodo massimo di 24 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
N.B. l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’incentivo risulta applicabile, inoltre, nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.
L’esonero non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
N.B. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Sono previste limitazioni anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nuovo assunto/trasformato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata. Tale licenziamento comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Tuttavia, l’eventuale revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
N.B. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Inoltre, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità attuative dell’esonero, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per tale agevolazione.
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, pertanto, si dovranno attendere gli opportuni chiarimenti e istruzioni operative da parte degli istituti competenti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato