Riforma Fisco, Contraddittorio Preventivo: gli atti esclusi

E’ stato pubblicato a cura del MEF il decreto attuativo previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 introdotto dal D. Lgs. 219/2023 che individua gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo. Si tratta di un provvedimento che completa la riforma del fisco in materia di contraddittorio preventivo in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Lo stesso decreto esplica i suoi effetti anche rispetto alla nuova procedura di accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 13/2024, in vigore sempre per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.

In particolare, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente introducendo l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo tra enti preposti e contribuenti prima dell’emissione definitiva dell’atto di accertamento. Il nuovo art. 6-bis prevede al comma 2 quanto segue:

2 Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Il DM del 24 aprile individua gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati quali quelli emessi dall’amministrazione finanziaria riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. In particolare:

  1. i ruoli e le cartelle di pagamento e ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
  2. gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41 -bis DPR 600/1973 e 54, quinto comma, DPR 633/1973 predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
  3. gli atti di intimazione autonomi, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
  4. gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni per tasse automobilistiche erariali e addizionale erariale della tassa automobilistica.

Particolarmente delicato è il punto relativo agli accertamenti parziali predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati: ad esempio, accertamenti scaturenti da redditi non dichiarati soggetti a ritenuta a titolo di acconto da redditi di partecipazione non dichiarati, da redditi da locazione non dichiarati in assenza di una comunicazione di cessazione della locazione stessa. Si tratta di atti esclusi dal contraddittorio preventivo solo se scaturenti da incrocio dei dati senza necessità di ulteriori ragionamenti.

Di converso, il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per trattare gli accertamenti parziali derivanti per esempio da segnalazioni della Guardia di Finanza o a cura delle Direzioni provinciali dell’agenzia delle Entrate.

Va da sé che se viene instaurato il contradittorio per atti che ne sono esclusi, nulla potrà essere obiettato dal contribuente in quanto sarà destinatario di una procedura maggiormente garantista.

Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione. Conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6 -bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

  1. a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’art. 36 -bis DPR 600/1973 anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata,
  2. b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54 -bis, 54 -ter e 54 -quater del DPR 633/1972;
  3. c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo, tributi speciali e gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni.

Per controllo formale della dichiarazione deve intendersi ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36 -ter del DPR 600/1973.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN