Comunicazione dati dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento

Con il provvedimento dello scorso 9 maggio 2024, n. 224381, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per procedere alla trasmissione dei dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5 mila euro. Chi sono i soggetti obbligati e quali sono i dati da inviare?

Chi sono i soggetti obbligati?

Ai  sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle movimentazioni da o verso l’estero sono gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Tra i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle movimentazioni finanziarie da o verso l’estero, figurano ora anche i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Quali sono i dati oggetto della comunicazione?

I dati oggetto di comunicazione, limitatamente a quelli conservati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono i dati dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5 mila euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s) del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed eseguiti, anche con movimentazione dei conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del T.U.I.R., per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del T.U.I.R.

Con riferimento alle operazioni relative a cripto-attività, sono oggetto di comunicazione le operazioni relative alle stesse poste in essere a partire dall’anno 2023. Il provvedimento effettua un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del D.L. 167/90, in materia di rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento. La legge di Bilancio 2023 aveva infatti provveduto a includere le cripto-attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale negli obblighi di monitoraggio fiscale.

In particolare, i dati e gli elementi da comunicare, relativi ai trasferimenti da o verso l’estero, sono la data, la causa dell’operazione, l’importo e la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati per compiere l’operazione, l’eventuale esistenza di un rapporto continuativo movimentato con la relativa data di instaurazione, l’eventuale presenza di contante reale nel caso di operazione fuori conto, i dati identificativi delle persone fisiche e/o giuridiche che dispongono l’ordine di pagamento, i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche destinatarie dell’ordine di accreditamento e i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, ivi compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Con specifico riferimento ai dati relativi alle movimentazioni da comunicare, saranno oggetto di invio i dati relativi al denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori.

Come saranno trasmessi i dati delle movimentazioni da o verso l’estero?

I dati saranno trasmessi al fisco tramite il Sistema di Interscambio dati (SDI) utilizzando l’apposito software scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è il termine per la comunicazione dei dati?

La comunicazione dei dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5 mila euro deve essere effettuata annualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante la ricevuta di avvenuta consegna che deve riportare le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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