L’art. 15 co. 1 lettera E) del TUIR riconosce la detrazione del 19% sulle spese di istruzione universitaria sostenute (con pagamento tracciabile) dal contribuente, nel corso dell’anno di imposta, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, per la frequenza, presso università statali o non statali, di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi di perfezionamento;
- corsi di specializzazione;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- corsi presso Istituti Tecnici Superiori (equiparati alle Università);
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (ad esclusione di quelli tenuti dagli Istituti musicali privati).
La detrazione si calcola diversamente a seconda che l’Università (o Istituto equiparato) sia:
- statale;
- non statale, fattispecie all’interno della quale devono essere ricondotte anche le ipotesi di università straniere e università telematiche.
Nel caso di università statali (italiane), la detrazione deve essere calcolata sull’intero importo sostenuto nel corso dell’anno di imposta.
Pertanto, se un contribuente ha sostenuto nel corso dell’anno 2023 spese per l’importo di 2.900,00 € per la frequenza del corso di laurea in Economia e commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, egli potrà godere della detrazione di 551,00 € (2.900,00 € x 19%).
Nel caso di università non statali (o di università straniere o università telematiche), la detrazione del 19% deve essere calcolata sulla base dell’importo corrisposto purché entro il limite di spesa individuato annualmente con Decreto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in considerazione dell’area disciplinare di afferenza del corso di laurea frequentato e della sede geografica dell’Ateneo (salvo la frequentazione di corsi tenuti presso sedi ubicate in un’area geografica diversa da quella presso cui ha sede legale l’università: in tal caso, il limite di spesa dovrà essere individuato in base all’area geografica in cui si svolge il corso).
Nel caso di università straniere, il limite di spesa da prendere in riferimento per il calcolo della detrazione è quello per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale
Dato l’avvento della Campagna Fiscale 2024, è giusto rammentare che per l’anno di imposta 2023, il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023 stabilisce i seguenti limiti di spesa:
Area disciplinare corso | Nord | Centro | Sud e Isole |
Medica | 3.900 € | 3.100 € | 2.900 € |
Sanitaria | 3.900 € | 2.900 € | 2.700 € |
Scientifico – Tecnologica | 3.700 € | 2.900 € | 2.600 € |
Umanistico – Sociale | 3.200 € | 2.800 € | 2.500 € |
Pertanto, al fine di individuare il limite di spesa in base al quale calcolare la detrazione spettante è necessario preliminarmente ricondurre il corso di laurea all’area disciplinare della facoltà e alla zona geografica presso cui ha sede l’Ateneo. A tal fine, l’Allegato 1 al D.M. da un lato, individua le classi di laurea riconducendole all’area disciplinare di riferimento, e, dall’altro, ripartisce le zone geografiche.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sostenga spese di istruzione universitaria per 18.000,00 € per la frequenza del corso di laurea specialistica in Finanza (LM-16) presso l’Università non statale “Bocconi” di Milano, la detrazione del 19% dovrà essere calcolata sul limite di spesa di 3.200,00 € (area Umanistico- Sociale; area geografica nord).
Per le spese di istruzione universitaria vige il principio di cassa; di conseguenza, possono essere portate in detrazione le spese sostenute nell’anno di imposta a prescindere dalla circostanza che si riferiscano ad annualità accademiche diverse.
A tal proposito, si può porre il caso in cui il contribuente sostenga nel corso del medesimo anno di imposta spese universitarie sia presso università statali sia presso università non statali (ad esempio, si iscriva ad un corso di laurea specialistica presso un ateneo non statale successivamente al conseguimento del diploma di laurea presso un ateneo statale).
In questo caso, la Circolare 14/E del 19 giugno 2023, reiterando quanto già precisato dalle precedenti Circolari in ordine all’apposizione del visto di conformità, afferma che «Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.»
Sulla base dell’orientamento dell’Agenzia delle entrate, la detrazione deve essere calcolata in maniera unitaria sul limite di spesa stabilito dal Decreto Ministeriale per la frequenza del corso di laurea presso l’università non statale.
Pertanto, riprendendo l’esempio precedente, se il contribuente nel corso dell’anno di imposta 2023 ha sostenuto 2.900,00 € per la frequenza del corso di laurea in Economia e Finanza presso l’Università statale La Sapienza di Roma e 18.000,00 € per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Finanza presso l’Università non statale Bocconi di Milano, ai fini del calcolo della detrazione di cui al rigo E8 cod. 13 si dovrà:
- individuare il limite di spesa stabilito dal Decreto Ministeriale, in questo caso pari a 3.200,00 €;
- calcolare gli importi corrisposti complessivamente a titolo di spese universitarie; quindi, si dovranno sommare gli importi di 2.900,00 € e 18.000.00 € (totale 20.900,00 €);
- calcolare la detrazione del 19% entro il limite di spesa di 3.200,00 € (608,00 €).
Di conseguenza, rimangono a carico integralmente del contribuente le spese sostenute eccedenti il limite di spesa, quantificate in 17.700,00 €.
Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN