Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (cosiddetto Decreto Coesione), ha introdotto, tra le altre disposizioni in materia di lavoro, un’agevolazione denominata “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno“.
In particolare, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
N.B. l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi.
Inoltre, l’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati:
- che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
- che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
L’agevolazione è applicabile solo nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in trattazione.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi individuati dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, il beneficio spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
N.B. L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus ZES o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Tuttavia, la revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, in caso di assunzione di un soggetto per cui il precedente datore di lavoro aveva fruito parzialmente dell’agevolazione.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. n. 216/2023.
Inoltre, per i datori di lavoro che si avvalgono dell’agevolazione, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa.
N.B. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Ai fini dell’applicabilità dell’esonero si dovranno, pertanto, attendere gli opportuni interventi da parte degli istituti competenti (Decreto Interministeriale, autorizzazione dell’Unione Europea e istruzioni operative Inps).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato