Scusabile il tardivo pagamento di una rata se il prospetto di rateizzazione è errato

Scusato il ritardato pagamento di una rata di un avviso bonario, imputabile a un errore nella scadenza indicato nel prospetto di dilazione che il contribuente ha scaricato e stampato dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.12648 depositata lo scorso 9 maggio 2024.
Vediamo in sintesi il caso di specie.

A seguito del ricevimento di un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, un contribuente aveva ottenuto la rateizzazione di un debito la cui terza rata scadeva, come da prospetto di rateizzazione scaricato dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, in data 3 marzo.

Il pagamento della rata era stato effettuato in tale data, ma l’Agenzia delle Entrate lo ha considerato tardivo sulla base di un ulteriore prospetto in suo possesso che indicava come termine ultimo per il pagamento della terza rata, la data del 28 febbraio.

Per l’Agenzia delle Entrate quindi, il ritardo nel pagamento della rata, ha comportato la decadenza della rateazione e l’invio al contribuente della cartella di pagamento con aggravio di sanzioni e interessi.

Si apre così il contenzioso, che vede le due parti coinvolte produrre in giudizio ciascuna il proprio prospetto di rateizzazione. La norma, il decreto legislativo 462/97, articolo 3 bis, commi 3 e 4, prevede quale giorno di scadenza della rata l’ultimo giorno di ciascun trimestre e dunque il 28 febbraio, mentre il pagamento della rata n. 3 era avvenuto il 3 marzo (così come riportava il prospetto stampato dal sito dell’Agenzia delle Entrate dal contribuente).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i giudici avrebbero dovuto dare priorità e importanza al prospetto dell’ufficio (che era in linea con la previsione normativa) e non a quello del contribuente. Per i giudici della Corte di Cassazione invece, la questione andava affrontata sul piano dell’errore scusabile e del legittimo affidamento.

I giudici della Cassazione evidenziano che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto limitandone l’attività legislativa e amministrativa.

La Cassazione richiama infatti quanto previsto dalla legge 212/2000 all’articolo 10, secondo il quale le sanzioni e gli interessi non sono dovuti qualora il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria oppure il suo comportamento risulti attuato a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi omissioni o errori dell’amministrazione.

Inoltre, in tutte le fasi del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito la spiegazione di tale incongruenza nei due prospetti, trincerandosi dietro il dato, ritenuto assorbente, che solo uno dei due prospetti fosse conforme alla legge e senza tenere conto del principio del legittimo affidamento al quale, invece, da rilievo la Cassazione.

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un significativo precedente in materia di diritti dei contribuenti e dell’importanza del principio di legittimo affidamento.

Il caso in esame evidenzia però come occorra anche la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria nel garantire che le informazioni fornite ai contribuenti siano corrette, accurate e affidabili, soprattutto quando queste sono utilizzate per adempiere agli obblighi tributari.

Inoltre, l’incapacità dell’Agenzia delle Entrate di fornire una spiegazione chiara riguardo alle discrepanze nei prospetti di rateizzazione ha messo ingiustamente il contribuente in una posizione di potenziale inadempimento.

La decisione della Cassazione sottolinea quindi l’importanza di proteggere i contribuenti da errori non imputabili a loro stessi, consolidando il principio che nessun cittadino dovrebbe subire pregiudizio a causa di informazioni errate o ambigue fornite dall’Amministrazione Finanziaria.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com