Diritto annuale CCIAA 2024: il Concordato Preventivo Biennale detta le scadenze

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese nonché da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

Per l’anno 2024, Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 20.12.2023, n. 383421, ha determinato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2024, che restano invariate rispetto all’anno precedente. Il diritto annuale dovuto per il 2024 viene determinato considerando anche quanto già disposto dal DM del MIMIT del 23.02.2023 che tiene conto della maggiorazione del 20% destinata al finanziamento di progetti strategici. Si segnala, altresì, il DM 28.02.2023 che ha previsto l’incremento del 50% del diritto annuale per il triennio 2022-2023-2024 in favore delle CCIAA di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Enna e di Trapani.

Per i soggetti IRPEF, il termine di versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, precisamente:

  • il 6.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, differito al 1° luglio 2024 in quanto il termine cade di domenica;
  • oppure il 7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES “solari”, quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone.

In conseguenza dell’introduzione del concordato preventivo biennale, l’art. 37 del D. Lgs. 12.2.2024 n. 13 ha prorogato al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono il 30.6.2024. La norma si riferisce ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011). La predetta proroga interessa anche il versamento del diritto camerale annuale restando invece ferma la scadenza al 30 giugno senza maggiorazione per i contribuenti non coinvolti astrattamente dal concordato preventivo biennale.

Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, vale a dire le società di persone, di capitali, cooperative e consorzi, devono determinare l’importo tenendo conto del fatturato ai fini IRAP del 2023 in relazione alle seguenti aliquote:

Fasce di fatturato ai fini IRAP dell’esercizio precedente
da € a € Misure fisse e aliquote

(da ridurre al 50%)

0 100.000,00 € 200.000 +
1 100.000,01 250.000,00 0,015% +
2 250.000,01 500.000,00 0,013% +
3 500.000,01 1.000.000,00 0,010% +
4 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% +
5 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% +
6 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% +
7 50.000.000,01 0,001% (max 40.000) +

 

Per il 2024, la determinazione dell’importo dei diritti camerali deve osservare quanto segue:

  • Gli importi complessivi determinati devono essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati;
  • Si calcola l’importo dovuto per ciascun scaglione applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali;
  • Gli importi minimo e massimo tengono conto della novità. La misura prevista per la prima fascia di fatturato sarà pari a € 100,00, mentre l’importo massimo da versare non potrà superiore a € 20.000,00.
  • Si deve tener conto dell’eventuale maggiorazione del 20% deliberata dalla competente CCIAA per il finanziamento dei progetti strategici;
  • Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

Per il 2024, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese individuali nonché dagli altri soggetti obbligati, sono le seguenti:

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA
SEDE U.L.
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)
44,00 8,80

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 20,00

 

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA
SEDE U.L.
Società semplice non agricola. 100,00 20,00
Società tra avvocati 100,00 20,00
Società semplice agricola 50,00 10,00
Soggetti iscritti al REA 15,00

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Il versamento va effettuato mediante modello F24, con indicazione della provincia in cui risiede il soggetto, il codice tributo 3850, l’anno di riferimento 2024 e l’importo da versare.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN