Addio all’autofattura-denuncia in caso di fattura elettronica non ricevuta o errata: il Decreto Sanzioni detta le nuove regole e i termini per sanare le irregolarità.
Secondo l’attuale testo del comma 8 dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997, il cessionario/committente che abbia acquistato beni e/o servizi senza ricevere la fattura, oppure l’abbia ricevuta irregolare, è punito con la sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
Questo a patto che non provveda a regolarizzare l’operazione nel seguente modo:
- se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, trasmettendo entro i successivi 30 giorni un’autofattura elettronica all’Agenzia delle Entrate (con le indicazioni prescritte dall’art. 21 del Dpr n. 633/72);
- se ha ricevuto una fattura irregolare, trasmettendo nei successivi 30 giorni dalla registrazione della stessa un’autofattura integrativa con relativo versamento dell’IVA dovuta.
Con la modifica introdotta dal Decreto di riforma delle sanzioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024, il nuovo comma 8 prevede che al cessionario/committente che abbia acquistato beni e/o servizi senza ricevere la fattura, oppure l’abbia ricevuta irregolare, venga applicata una sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La condizione per non incappare nella sanzione non è più quella di emettere un’autofattura-denuncia, ma di comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare (per un approfondimento sugli errori da evitare nell’emissione di una fattura, invitiamo a leggere l’articolo dedicato).
La nuova sanzione si applicherà alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN