Chiarimenti del Fisco sulla marca da bollo sulle quietanze

Alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo, si applica la nota 2 dell’articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del D.P.R. n. 642/1972?

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito oggetto di interpello n. 129 pubblicato lo scorso 5 giugno 2024 sul proprio sito istituzionale conferma che sulle quietanze di pagamento rilasciate con documento distinto dalla fattura, è dovuta imposta di bollo nella misura di euro 2,00, per esemplare, che può essere assolta tramite contrassegno ovvero tramite modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 642/72.

“Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa”. Questo è quello che dispone l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

L’imposta di bollo non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47 a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata. L’imposta non è dovuta anche quando per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.

L’Agenzia delle Entrate, ricorda anche che la risposta n. 21 del 5 febbraio 2020 ha chiarito che le quietanze in via generale devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di 2 euro e non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate allineandosi con quanto già sostenuto in passato, ribadisce che l’esenzione dell’imposta di bollo si applica solo quando la quietanza è fisicamente unita al documento già tassato, mentre le quietanze emesse separatamente dalle fatture costituiscono nuovi atti imponibili secondo le regole generali.

Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario (articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972). Nel caso oggetto di interpello, la quietanza è rappresentata da un documento distinto distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

Per quanto attiene alle modalità di assolvimento dell’imposta, la stessa si corrisponde mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Se si intende assolvere all’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente apposita richiesta di autorizzazione e seguire gli adempimenti previsti dall’articolo 15 del D.P.R. 642/72.

Nel caso in cui invece non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposito contrassegno.

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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