Crediti non spettanti e inesistenti: ecco come cambiano le regole con il decreto sanzioni

Il decreto delegato di riforma delle sanzioni fornisce una nuova distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, sia sotto il profilo amministrativo che penale.

Si considerano crediti inesistenti quelli per i quali:

– mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

– i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Si considerano invece crediti non spettanti:

– i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

– i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

– i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza.

Per i crediti non spettanti, la sanzione tributaria prevista sarà del 25% in luogo dell’attuale 30%. Nel caso di indebita compensazione di crediti inesistenti invece la sanzione, attualmente dal 100% al 200%, sarà del 70%.

Tipologia di credito Sanzione prevista
Credito inesistente Sanzione del 70%
Credito non spettante Sanzione del 25%

 

Con le norme attuali, un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di 45.000 euro accertato come inesistente dall’Agenzia delle Entrate porterebbe ad un atto sanzionatorio di 90.000 euro (sanzione pari al 100% del credito compensato), oltre interessi. Il decreto sanzioni, con la riduzione significativa della sanzione al 70%, porterebbe il contribuente a pagare 76.500 euro (sanzione pari al 70% del credito compensato).

La decorrenza del nuovo regime sanzionatorio è fissata per il 1° settembre 2024.
Mentre ai fini penali dovrebbe verificarsi un’applicazione immediata riportabile retroattivamente al passato, ai fini tributari le compensazioni eseguite sino al 31 agosto saranno valutate secondo il vecchio sistema e quelle eseguite dal 1° settembre secondo le nuove disposizioni. Un doppio binario che andrà avanti ancora per qualche anno, visto che le violazioni tributarie commesse fino al 2024 saranno oggetto di controllo fino al 2029.

La grande sfida sarà trovare una linea di demarcazione netta tra le due tipologie di crediti, per poi operare una corretta distinzione del regime sanzionatorio tributario e, eventualmente, penale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN