Dichiarazione IVA/2024 entro il 29 luglio: valida a tutti gli effetti

La dichiarazione IVA tardiva consente al contribuente di presentare validamente il modello fiscale entro 90 giorni dalla scadenza prevista, vale a dire per l’anno 2023 entro il 29 luglio. E’ possibile rettificare o integrare la dichiarazione IVA presentata validamente per il periodo d’imposta 2023 da parte dei soggetti passivi trasmettendo una dichiarazione integrativa entro il termine per la decadenza del potere di accertamento, vale a dire il 31.12.2029 (quinto anno successivo alla presentazione).

Il presupposto essenziale per poter presentare una dichiarazione IVA integrativa è quello di aver presentato tempestivamente e validamente una dichiarazione IVA originaria. A tal proposito, si rende necessario formulare la seguente distinzione:

  • la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida rendendo possibile la dichiarazione integrativa;
  • la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dal termine si considera omesse e non può essere oggetto d’integrazione.

La dichiarazione IVA per il 2023 è da considerarsi tardiva, ma valida, quando risulta presentata entro il 29.7.2023 (ossia entro 90 giorni dal 30.4.2024), mentre si considerano omesse quelle trasmesse successivamente.

La dichiarazione IVA può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione:

  • di un minor imponibile, di una minore imposta o di una maggiore eccedenza detraibile (dichiarazione IVA integrativa “a favore del Fisco”);
  • di un maggior imponibile, di una maggiore imposta o di una minore eccedenza detraibile (dichiarazione IVA integrativa “a favore del soggetto passivo”).
  • per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA;
  • per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72, in precedenza assenti.

La dichiarazione tardiva non consente di beneficiare dei vantaggi legati alla tempestività dell’adempimento per quanto concerne l’emissione delle note di accredito. La circolare 20/E/2021 ha infatti precisato che la nota di credito (al fine di recuperare l’imposta) va emessa “entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione”. La precisazione consente di affermare che la possibilità di presentare tardivamente la dichiarazione (nei 90 giorni successivi) non riapre il termine per procedere all’emissione della nota in diminuzione. Semmai, ma sempre se ne ricorrano i presupposti, si potrà ricorrere alla dichiarazione integrativa (o alla richiesta di rimborso). Deve però trattarsi di situazioni in cui sia manifesta la presenza di errori od omissioni (non colpevoli).

La casella “dichiarazione integrativa” va compilata indicando:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

Per le dichiarazioni IVA tardive presentate entro 90 giorni dalla scadenza, come confermato dalla circolare 42/E/2016, qualora non siano dovute imposte, la sanzione per il ritardo è fissa da 250 a 2mila euro.  La sanzione è riducibile avvalendosi del ravvedimento operoso con la possibilità di sanare l’irregolarità con una sanzione minima, pari a 25 euro (1/10 del minimo). E’ il caso di evidenziare la risposta n. 450/2023 dell’Agenzia delle Entrate, in linea con l’orientamento della Corte costituzionale in materia di imposte sui redditi (sentenza 46/2023), dove si prevede che la misura fissa della sanzione in caso di dichiarazione omessa vale solo se l’Iva dovuta è versata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione stessa. Altrimenti, si applica la sanzione proporzionale.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN