Le scadenze del Modello 730/2012

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La nuova stagione fiscale è alle porte. Vale la pena fare il punto della situazione sulle scadenze del modello 730/2012, che a meno di modifiche dell’ultima ora,  rimangono immutate rispetto agli anni precedenti. Ma ricordiamole data per data.

Alcune di queste scadenze variano a seconda che il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta oppure di un Caf o professionista abilitato.

Per quanto riguarda l’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta si inizia con la scadenza del 28 febbraio 2012 con la consegna al contribuente, da parte del sostituto d’imposta, della certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

Entro la data del 30 aprile 2012, il contribuente può presentare al proprio sostituto d’imposta (che rilascia ricevuta di avvenuta presentazione) la dichiarazione Mod. 730/2012 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille.

Entro la data del 31 maggio 2012, il sostituto d’imposta controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal contribuente ed effettua il calcolo delle imposte, consegnando al contribuente la copia del modello 730/2012 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

A partire dal mese di luglio 2012, il sostituto trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. Nel caso in cui la liquidazione presenti importi a debito ed in caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e acconti, il sostituto trattiene la prima rata e le ulteriori rate, maggiorate degli interessi mensili, le tratterrà dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Se la retribuzione non è sufficiente per il pagamento delle imposte dovute o degli importi rateizzati, il sostituto trattiene la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Entro la data del 30 giugno 2012 (slitta automaticamente al 2 luglio poiché il termine originario cade di sabato) il sostituto d’imposta trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi predisposte per i contribuenti.

Entro il 30 settembre 2012 (slitta automaticamente al 1 ottobre 2012 poiché il termine cade di domenica) il contribuente può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Ed il cerchio si chiude, nel mese di novembre, con l’aggiunta da parte del sostituto delle somme dovute a titolo di acconto Irpef alle ritenute operate al contribuente/dipendente. Anche in questo caso, se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, il sostituto trattiene la parte residua, maggiorata degli interessi, dalla retribuzione del mese di dicembre.

In caso di assistenza fiscale prestata dal CAF o dal professionista abilitato, si inizia con la data del 31 maggio dove il contribuente presenta al Caf o al professionista abilitato (che rilascia ricevuta) la dichiarazione e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta dell’otto e del cinque per mille.

Entro il 15 giugno, il Caf o il professionista abilitato, verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Mod. 730/2012 ed il relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Entro il 30 giugno (slitta automaticamente al 2 luglio poiché la scadenza cade di domenica) il Caf o il professionista trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte per i propri assistiti.

A partire dal mese di luglio il contribuente riceve la retribuzione (o pensione) con i rimborsi o con le trattenute per le somme dovute al fisco. In caso di rateizzazione dei versamenti del saldo e degli eventuali acconti, viene trattenuta la prima rata e le ulteriori rate vengono maggiorate degli interessi mensili dello 0,33% e trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Entro il 30 settembre (slitta automaticamente al 1 ottobre poiché il termine cade di domenica) il contribuente comunica al sostituto di non voler effettuare il secondo o unico acconto Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Entro il 25 ottobre il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Modello 730 integrativo.

Entro il 10 novembre il Caf o il professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo ed il relativo prospetto di liquidazione. Sempre entro tale data le dichiarazioni integrative vengono trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Nel mese di novembre il contribuente riceve la retribuzione (o la pensione) con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua viene maggiorata degli interessi mensili e trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

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Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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