Circolare 15/E arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA

Con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (cosiddetti “ISA”), di cui all’articolo 9 bis decreto legge n. 50 del 2017, in applicazione per il periodo d’imposta relativo al 2023. 

La circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche un’importante occasione per fornire ai soggetti interessati dallo strumento, una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati, siano essi decreti ministeriali o semplici provvedimenti, oltre che per fornire risposte ai quesiti di interesse generale pervenuti durante l’anno. 

In particolare, la circolare 15/E del 25 giugno 2024 dettaglia le principali novità legate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA. Ogni anno, gli indicatori sintetici di affidabilità sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento che mira a garantire la loro corretta applicazione e la capacità dello strumento di cogliere le varie sfaccettature dei diversi settori economici cui gli stessi si riferiscono. 

Per quanto riguarda gli interventi normativi in materia di ISA, la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ricorda quelli intervenuti direttamente o indirettamente nello strumento e che hanno avuto efficacia sugli effetti sulla disciplina degli ISA. 

La circolare passa in rassegna le principali misure contenute nel decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (decreto Adempimenti) titolato “razionalizzazione e semplificazione delle norma in materia di adempimenti tributari” che stabilisce principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.  

In particolare, l’articolo 5 del decreto Adempimenti ha riorganizzato gli ISA prevedendo che l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ora tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei settori economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.  

La modifica intende adeguare la significatività degli ISA e la loro applicazione ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che dovrebbe vedere la luce a partire dal 1° gennaio 2025.  

L’articolo 6 del decreto Adempimenti modificare l’articolo 9 bis del decreto ISA, introducendo il comma 4 ter che prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e degli intermediari, gli elementi e le informazioni in suo possesso relativi al contribuente, tramite l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie. 

In buona sostanza, l’obiettivo è quello di potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA. 

Per quanto riguarda invece la pubblicazione del software utile ai fini dell’applicazione degli ISA, c’è un’importante novità disposta dall’articolo 7 del decreto Adempimenti. Viene modificato l’articolo 9 bis del decreto ISA, introducendo il comma 5 bis che prevede ora la fissazione di un termine stabilito dalla legge per la pubblicazione del software. 

La norma prevede che per il 2024 il software 2024 venga reso disponibile entro il mese di aprile 2024, mentre per l’anno 2025 il software viene reso disponibile per il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA. 

L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha invece modificato il comma 11, lettere a) e b) dell’articolo 9 bis del decreto ISA prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti. Questi i benefici: 

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e irap; 
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70 mila euro annui. 

Infine, la circolare dedica un ampio spazio ad illustrare i contenuti del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 con cui sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il 2023. 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN 
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