Principali variazioni Assegno di Inclusione: cosa fare?

L’Assegno di Inclusione è la misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa introdotta dal Decreto Lavoro 2023.

I destinatari sono i nuclei familiari che abbiamo al loro interno almeno un componente:

  • minorenne;
  • disabile;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizioni di svantaggio ed inserito in percorso di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.

Per diventare beneficiari dell’Assegno di Inclusione è necessario possedere requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, reddituali e patrimoniali: se rispettati è possibile presentare domanda all’INPS per ottenere il beneficio.

Cosa fare se, durante la fruizione del beneficio, intervengono delle variazioni?

Nella casistica in cui sopraggiungano delle variazioni rispetto alle informazioni contenute nella domanda presentata o relative ai redditi/patrimoni è necessario comunicare ad INPS la variazione intervenuta al fine di verificare se i requisiti, per beneficiare della misura, sono ancora rispettati.

Di seguito verranno analizzate le variazioni principali che devono essere comunicate ad INPS.

Variazione del nucleo familiare

La variazione inerente alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata ad INPS attraverso la predisposizione di una nuova DSU entro un mese dalla variazione al fine di verificare correttamente i beneficiari dell’AdI e la relativa scala di equivalenza.

Solo ed esclusivamente in caso di variazioni relative al nucleo familiare diverse da morte e/o nascita, oltre alla nuova DSU, deve essere elaborata una nuova domanda AdI, se presenti ancora i requisiti per poter beneficiare della misura, entro il mese successivo alla predisposizione della nuova DSU.

Variazioni attività lavorativa dipendente o partecipazione a percorsi di politica attiva

L’avvio di una nuova attività lavorativa dipendente o la partecipazione a percorsi di politica attiva, che prevedono una indennità da parte dei partecipanti, devono essere comunicati attraverso il modello AdI– Com Esteso entro 30 giorni dall’evento.

Con tale modello si andrà a comunicare il reddito che si prevede di percepire nell’anno.  Il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione della misura entro il limite di 3.000 euro mentre la parte eccedente determinerà una riparametrazione del beneficio dal mese successivo alla comunicazione.

Nella casistica di proroga del contratto o variazione del rapporto di lavoro, con conseguente nuova comunicazione di avvio attività, è necessario presentare un nuovo modello AdI-Com Esteso indicando la somma dei redditi già percepiti e dei redditi che si percepiranno nell’anno con la nuova attività.

Analogamente, nella casistica in cui l’attività lavorativa termini anticipatamente rispetto a quanto previsto dal contratto si dovrà presentare un nuovo AdI-Com Esteso per comunicare il reale reddito percepito.

Un caso particolare di variazione è la comunicazione del reddito presunto percepito per lo svolgimento di un’attività lavorativa con una durata compresa tra uno e sei mesi. Infatti, in questo caso, se il reddito percepito è superiore a 3.000 euro e tale importo comporta la perdita del requisito relativo al reddito familiare allora la prestazione non decade ma viene sospesa per la durata del rapporto di lavoro per poi essere riattivata il mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato.

Variazioni attività lavorativa autonoma o d’impresa

L’avvio dell’attività autonoma o d’impresa deve essere comunicato entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività attraverso il modello AdI-Com Esteso indicando solo la data di inizio attività senza alcuna indicazione reddituale.

Successivamente, entro il quindicesimo giorno dopo il termine di ciascun trimestre solare devono essere comunicati i redditi percepiti nel trimestre appena concluso sempre attraverso il modello AdI-Com Esteso. Il reddito da indicare è individuato secondo il principio di cassa e corrisponderà alla differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenuto per l’attività. L’importo indicato non influisce sul riconoscimento del beneficio entro il limite di 3.000 euro annui lordi e verrà utilizzato da INPS per la riparametrazione del beneficio dopo due mensilità.

Nella casistica in cui l’attività autonoma o d’impresa cessi, la data di cessazione deve essere comunicata con un modello AdI-Com Esteso.

Variazione relativa alla suddivisione della misura tra i beneficiari

Ogni componente maggiorenne che eserciti la responsabilità genitoriale o comunque ricompreso nella scala di equivalenza può richiedere, se non già richiesto nella prima domanda, la suddivisione del beneficio pro-quota tra tutti i componenti maggiorenni beneficiari presentando un modello AdI-Com Esteso indicando la volontà di suddividere il beneficio.

L’effetto di questa comunicazione comporterà l’emissione di altre carte, oltre quella intestata al richiedente AdI, intestate agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare che rientrano nella scala di equivalenza.

Tale scelta non sarà revocabile e verrà mantenuta per tutto il restante periodo di godimento del beneficio.

La suddivisione sarà possibile solo se l’importo del beneficio è superiore a 200 euro.

Altre variazioni

Ci possono essere altre variazioni che impattano sull’erogazione o la riparametrazione del beneficio che devono essere comunicate entro 15 giorni dall’evento, tali variazioni possono essere così riassunte:

  • Sopravvenienza di condanne in via definitiva o disposte ai sensi dell’art. 444 e seguenti del Codice penale;
  • Avvio o conclusione di un periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico;
  • Sopravvenienza o variazione della persona che ha carichi di cura riferiti alla presenza di soggetti minori di tre anni d’età, di tre o più minori di età ovvero di presenza di componenti con disabilità o non autosufficienza;
  • Cessazione o proroga dei termini del programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificata dalla PA;
  • Sopravvenienza di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • Ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti, in particolare riguardante:
    • Variazione dei dati del patrimonio mobiliare (es. donazioni, successioni, vincite);
    • Variazione dei dati del patrimonio immobiliare;
    • Variazione sul possesso di beni durevoli;
    • Interruzione della residenza in via continuativa in Italia.

 

Barbara Ariola – Centro Studi CGN