Riforma delle sanzioni tributarie: proporzionalità, ravvedimento e cumulo

E’ stato pubblicato in GU il D. Lgs 14 giugno 2024 n 87 concernente la riforma delle sanzioni tributarie che attua la legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) per la parte riguardante la complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Si tratta di norme che troveranno applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e quindi non applicabili retroattivamente. Tale limitazione rende necessario monitorare e gestire un doppio sistema sanzionatorio basato sul momento discriminante in cui la violazione è stata commessa.

In ossequio al principio di proporzionalità, la riforma rimodula le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi e Irap che in relazione alla dichiarazione dei sostituti d’imposta nonché ai fini Iva, apportando modifiche agli articoli 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 471/1997.  In concreto, la riforma rivede al ribasso le sanzioni al fine di rendere il sistema coerente e non eccessivamente gravoso.

Tra le novità più significative, nell’ambito delle sanzioni amministrativa che si preveda abbiano un notevole impatto vista l’applicazione costante si segnala quanto segue:

  • La sanzione amministrativa in caso di omessi versamenti delle imposte passa dal 30% al 25%;
  • La sanzione massima per l’omessa presentazione della dichiarazione scende dal 240% al 120%.
  • resta invariata la sanzione da 250 a 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione senza imposte dovute (raddoppiabile a 2.000 euro per soggetti con scritture contabili).
  • se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Per quanto concerne l’Infedele dichiarazione:

  • la sanzione passa da una variabile tra 90% e 180% ad una fissa del 70%, con un minimo di 150 euro.
  • se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa presentata prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute è pari al 50% (si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l’omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro.

Una delle novità di maggior rilievo del decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie è la riscrittura della disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, espressamente indicato all’art. 12, D. Lgs. n. 472/1997. La legge di riforma estende il cumulo giuridico agli istituti deflattivi prevedendone l’applicazione anche in sede di ravvedimento diversamente da quanto accaduto fino ad oggi che ne prevedeva l’’applicazione solo in fase di accertamento.

In pratica, il ravvedimento operoso si presenta particolarmente gravoso in casi di violazioni plurime legate per esempio a infrazioni ripetute in tema di fatturazione omessa o irregolare. Dal primo settembre prossimo, il ravvedimento unitamente al cumulo giuridico diventa un interessante strumento da valutare per sanare a costi contenuti eventuali irregolarità commesse nel periodo d’imposta.

Il cumulo giuridico consiste nell’applicazione di una sanzione unica nei casi in cui il contribuente:

  • con una sola azione od omissione: viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale),
  • oppure, anche con più azioni od omissioni, viola diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale),
  • od ancora, qualora il contribuente, con più azioni od omissioni commesse anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (continuazione o progressione).

Combinando il ravvedimento con il cumulo giuridico la penalità diventerà unica e sarà calcolata partendo dalla sanzione riconducibile alla violazione più grave aumentata di un quarto. Una volta determinata la sanzione si applicheranno le riduzioni previste dal ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, prendendo come riferimento la data di commissione della prima violazione al fine di individuare la misura della riduzione.

Prendendo come esempio il caso in cui vi sia stata la non tempestiva emissione delle fatture che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, ad oggi il contribuente è tenuto a versare la sanzione edittale minima di 250 euro a cui applicare le riduzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, per ogni fattura non tempestivamente emessa. Dal 1° settembre prossimo la sanzione sarà invece unica, risultando, per tutte le fatture non tempestivamente emesse (indipendentemente dal numero dei documenti interessati dalla violazione) nel medesimo periodo d’imposta, pari a euro 312,50 (il minimo edittale aumentato di un quarto), ridotta con le misure stabilite dal ravvedimento operoso.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN