In questi giorni di frenetica elaborazione dei modelli fiscali è utile rivedere la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef. La riformulazione dell’art. 8 Tuir per via della L. n. 145/2018, a partire dal periodo d’imposta 2018, ha determinato con riferimento alle imprese minori di cui all’art. 66 Tuir, la possibilità di scomputare le perdite d’impresa esclusivamente dai redditi d’impresa; inoltre, le perdite di periodo possono essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito d’impresa relativo a ciascun periodo d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in esso.
Per il periodo oggetto di dichiarazione, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali, nonché quelle derivanti da partecipazioni in S.n.c. e S.a.s. e da partecipazioni in società trasparenti ex art. 116 Tuir, possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (in contabilità ordinaria o semplificata e limitatamente all’importo che trova capienza in essi.
La compensazione delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua nel quadro RF o RG o LM, e/o RH, e/o RD, in cui è stato indicato un reddito d’impresa positivo.
- La compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d’impresa conseguite nel medesimo periodo di imposta e,
- per la parte non compensata, con l’eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d’imposta, nei limiti previsti.
Particolare attenzione deve essere riposta in caso di eccedenza della perdita che può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi, nei limiti dell’80% dei predetti redditi conseguiti in ciascun anno, per l’intero importo che trova capienza in essi.
E’ altresì importante aggiungere che:
- Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata realizzate nei primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi in misura piena a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
- La medesima regola si applica alle perdite relative ai primi 3 anni d’attività derivanti dal regime dei contribuenti minimi e a quelle derivanti dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
- Le perdite d’impresa (comprese le eccedenze dei periodi d’imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel prospetto “Perdite d’impresa non compensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS.
- Nel medesimo quadro RS dovranno essere riportate anche le eventuali eccedenze di perdite pregresse generatesi nell’ambito dell’ex regime dei minimi, utilizzando l’apposito prospetto “Perdite pregresse ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio non compensate nell’anno
- Le perdite formatesi nell’ambito del regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011) dovranno, di norma, essere riportate nell’apposita sezione del quadro LM, mentre saranno esposte nel prospetto del quadro RS dai contribuenti fuoriusciti dal regime di vantaggio.
E’ anche il caso di evidenziare che la disciplina transitoria per le imprese minori non trova più applicazione nell’anno 2021, poiché ha cessato i propri effetti conseguendone che le perdite 2017-2019, non compensate nel triennio 2018-2020 in applicazione delle disposizioni normative transitorie, saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero senza limiti di tempo nella misura ordinaria dell’80% del reddito e per l’intero importo che trova capienza in esso.
Si consideri un’impresa individuale in contabilità semplificata nella seguente situazione:
- Perdite 2022: € 40.000.
- Reddito 2023: € 35.000.
- Perdita 2023 da quadro RH (contabilità semplificata): € 5.000.
La perdita 2022 utilizzabile nel 2023 risulta dalla seguente operazione (€ 35.000 – € 5.000) x 80% = € 24.000
Posto che la perdita conseguita come da quadro RH utilizzabile nel 2023 è pari € 5.000
Il Reddito 2023 imponibile risulta pari a € 35.000 – € 5.000 – € 24.000 = € .6.000
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN