Le spese mediche sostenute nell’interesse proprio e/o dei familiari a proprio carico sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Tra queste spese rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di farmaci omeopatici.Con il modello 730/2011, infatti, il contribuente può beneficiare di una detrazione fiscale legata alle spese mediche sostenute per farmaci omeopatici.
Ma quali sono i medicinali omeopatici e come sono riconoscibili?
Sono omeopatici quei farmaci e quelle cure che presentano un metodo terapeutico alternativo alla medicina tradizionale.
Come stabilito dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un medicinale omeopatico è “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”.
Non tutte le confezioni di medicinali messi in commercio dalle aziende produttrici di farmaci omeopatici sono però registrate come farmaci omeopatici.
I medicinali omeopatici detraibili sono identificabili dalla dicitura “medicinale omeopatico” oppure “farmaco omeopatico” o analoghe abbreviazioni presenti sulla confezione esterna del farmaco.
Nello scontrino fiscale parlante devono essere specificate la natura, la qualità e la quantità dei beni nonchè il codice fiscale del destinatario.
Il Garante della Privacy è intervenuto, chiarendo che, per garantire e tutelare la riservatezza dei contribuenti, nello scontrino fiscale il nome del farmaco è sostituito dall’apposito codice AIC (il codice rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che permette di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica).
A tal proposito è utile ricordare che, in riferimento alla natura del farmaco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
– OTC per farmaci da banco;
– SOP per farmaco senza ricetta;
– Farmaci di fascia C;
– Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe;
– Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” o analoghe.
Il cosiddetto “scontrino parlante” della farmacia ai fini della deducibilità delle spese mediche, quindi deve indicare il codice alfanumerico AIC e NON più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati.
Le spese mediche per acquisto di farmaci omeopatici sostenute nel proprio interesse e nell’interesse dei figli/familiari a carico possono, quindi, essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l’acquisto.
Le spese mediche omeopatiche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta dedotta la franchigia di Euro 129,11 e vanno indicate al rigo E1 del modello 730/2011 (o RP1 del Modello UnicoPF2011).
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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