Il bonus casa under 36 offre una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’abitazione. Uno dei benefici più apprezzati e ambiti dai contribuenti è costituito dal riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto di immobile soggetto a Iva.
Ma quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi per poter usufruire del credito d’imposta suddetto? E come deve essere indicato poi nel modello 730/2024?
L’accesso all’agevolazione è consentito a coloro che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno solare di stipula del rogito, a patto che abbiano un valore dell’ISEE che non superi i 40.000 euro. L’ISEE è riferito all’intero nucleo familiare dell’acquirente (nucleo familiare che deve corrispondere a quello presente alla data di stipula del contratto).
Gli atti di acquisto devono riferirsi alle abitazioni per le quali ricorrano i requisiti di “prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al DDP 131/1986 (Tur). Gli immobili ammessi al beneficio sono, quindi, quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Sono escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Al contrario, rientrano nell’agevolazione le pertinenze dell’immobile principale, anche se acquistate con atto separato, ma limitatamente ad una sola unità classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Giova inoltre ricordare che l’agevolazione non è cumulabile con la detrazione per acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.
Ma come si indica nel modello 730/2024?
L’ammontare del credito va indicato nel rigo G8, più precisamente:
- in colonna 1 “residuo precedente dichiarazione”: va riportato il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 157 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del modello 730/2023, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del modello Redditi PF 2023.
- in colonna 2 “credito anno 2023”: va riportato il credito d’imposta maturato nel 2023. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.
- in colonna 3 “credito compensato nel modello F24”: va riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.
- in colonna 4 “credito compensato in atto”: va riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN