ll DM 15 luglio 2024 inerente alla metodologia relativa al concordato preventivo per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La proposta di concordato nei confronti dei soggetti in regime forfetario è elaborata utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, inoltre, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.
La metodologia prevede l’utilizzo combinato di due tipologie di dati:
- quelli relativi al periodo d’imposta 2023 dichiarati dal contribuente nel Quadro LM del Modello Redditi PF 2024, Sezione III (Regime forfettario Determinazione del reddito) riferiti ai Ricavi/Compensi realizzati in relazione all’attività economica esercitata;
- i parametri settoriali sulla base dei dati dichiarati dall’insieme dei contribuenti Isa ritenuti più similari alla corrispondente platea in regime forfetario.
La combinazione di tali dati avviene attraverso i seguenti passaggi:
- individuazione delle attività economiche nell’ambito dei settori Isa;
- applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il periodo d’imposta 2024
La partita, però, non è ancora iniziata in quanto si attendono ulteriori novità stante la freddezza manifestata da contribuenti e consulenti nei riguardi nel nuovo strumento. In particolare, come proposto dagli ordini professionali nonché dalle principali categorie economiche, si chiede di versare sull’incremento di reddito un’imposta sostitutiva minore rispetto all’aliquota marginale o naturale. Si tratta di una novità che coinvolgerà sia i contribuenti forfetari che i soggetti ISA. L’obiettivo è quello di alleggerire la pretesa del Fisco e di favorire un maggior numero di contribuenti ad aderire al concordato. Si tratta di un meccanismo già noto, posto che l’anno 2023 ha visto il debutto della flat tax incrementale che è risultata molto apprezzata dagli addetti ai lavori.
Senza voler assumere le vesti di facili profeti, l’operazione concordato preventivo entrerà nel vivo in seguito all’approvazione del decreto correttivo con le ultime novità che completeranno il quadro normativo e la proposta concordataria. Tuttavia, affinché l’accordo tra fisco e contribuente sia valido è necessario accettare la proposta tempestivamente in ragione dei tempi stabiliti dalla norma che stando al decreto correttivo sono stabiliti al 31 ottobre.
Al riguardo diventa importante stabilire il rapporto tra l’adesione alla proposta e la tempestività della dichiarazione presentata. Stando ai principi generali e ai documenti di prassi presi per analogia in materia di ISA (circ. 16/E/2020 e interpello n. 31/2020) e in attesa di conoscere l’eventuale posizione dell’Agenzia, si ritiene che:
- Fino a quando i termini di presentazione della dichiarazione sono aperti è sempre possibile modificare la scelta correggendo la dichiarazione manifestando l’assenso per la proposta oppure cancellando il quadro di riferimento per rigettare la proposta precedentemente accettata;
- allo stesso tempo, è possibile ammettere che il termine per accettare la proposta deve essere stabilito nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario (29 gennaio 2025), in quanto, stando all’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione trasmessa è da considerarsi valida a tutti gli effetti;
- La dichiarazione contenente la scelta se aderire o meno presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è da considerarsi omessa oppure integrativa quando modifica una precedente dichiarazione. In tale ipotesi, la dichiarazione (sia a favore che a sfavore dei contribuenti) può essere presentata entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità. In tal caso, si ritiene doversi applicare la previsione di cui all’articolo 35, comma 1, D. Lgs. 13/2024, dove si esclude l’applicazione della remissione in bonis per l’adesione al concordato biennale, conseguendone che l’intempestività dell’adesione comporta l’impossibilità di formulare o modificare la scelta in origine operata.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN