Fotovoltaico e 730: come e dove usufruire della detrazione

Negli ultimi anni sempre più soggetti installano nella propria abitazione i pannelli fotovoltaici che consentono un risparmio notevole; nel presente articolo analizziamo come e quando è possibile usufruire della detrazione.

Innanzitutto va specificato che tal impianto deve avere una potenza massima di 20 kw e deve essere destinato alla produzione domestica.

Inoltre, tale detrazione può essere fruita solamente dalle persone fisiche e solo nel Sezione III-A del quadro E del modello 730 o RP del Redditi PF ai righi rispettivamente E41/43 o RP41/43.

Se il contribuente fruisce degli incentivi relativi all’energia elettrica prodotta allora l’impianto fotovoltaico non può beneficiare della detrazione Irpef in quanto gli stessi risultano incompatibili con tale detrazione fiscale, tale precisazione è fornita dalla Circolare 46/E/2007.

La maggioranza degli impianti installati fino al luglio 2013 fruiscono degli incentivi previsti dal “conto energia”.
Non costituisce incentivo ed è quindi compatibile con la detrazione i cd “Scambio sul posto” (Risoluzione 22/E/2013) oppure il Ritiro dedicato, con cui è possibile cedere in rete l’energia eccedente l’autoconsumo.

Per gli interventi diversi dal Superbonus, la normativa non richiede ai fini della detrazione l’accettazione del GSE per la cessione dell’energia non consumata: per tali motivi si ritengono agevolati anche gli impianti non connessi alla rete elettrica nazionale (impianti ad isola).
Per gli interventi ultimati a partire dal 2018 è obbligatoria la comunicazione Enea Bonus Casa.

È SEMPRE esclusa la detrazione Ecobonus, eventualmente è applicabile la detrazione Ecobonus agli impianti termodinamici per la produzione sia di energia termica che energia elettrica. In quest’ultimo caso la detrazione spetta in base al rapporto tra l’energia termica e quella complessiva.

Per detrarre la spesa è necessario che il contribuente produca:

  • abilitazioni amministrative (solitamente non previste). Nel caso in cui la normativa (regolamento edilizio comunale) non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi (in alternativa alla Cila, comunicazione di inizio lavori asseverata, o alla Dia, dichiarazione di inizio attività), il contribuente, ai fini del 50 per cento, deve, comunque, predisporre e conservare (senza inviarla all’agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiesta dell’amministrazione) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui si indica la data di inizio dei lavori e viene attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vigente.
  • fatture e/o ricevute fiscali
  • bonifico dedicato per le agevolazioni fiscali (art.16-bis del Tuir)
  • comunicazione Enea Bonus Casa e ricevuta CPID, sempre obbligatoria; tuttavia in caso di mancato invio la detrazione non decade – Risoluzione 46/E/2019
  • dichiarazione di consenso da parte del proprietario per il solo detentore

L’installazione del sistema di accumulo o dell’inverter su un impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi funzionalmente collegati all’impianto fotovoltaico stesso.

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Attenzione:
L’installazione successiva del sistema di accumulo o inverter non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti. Non sussiste incompatibilità, invece, fra la detrazione e i sistemi di scambio sul posto, con cui è possibile cedere in rete l’energia eccedente l’autoconsumo.

Si ricorda poi che con la Circolare 36/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi edifici e quelli in costruzione sono esclusi dal beneficio in quanto l’installazione dei pannelli solari deve avvenire nell’ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e perciò è necessario che sia effettuata esclusivamente su edifici esistenti già precedentemente accatastati e non in corso di costruzione.

 

Rita Martin – Centro Studi CGN