Liquidazione degli onorari professionali e pareri di congruità

Nell’attuale contesto economico e giuridico, dove le competenze tecniche e la consulenza qualificata sono sempre più richieste, il diritto al giusto compenso per le prestazioni professionali diventa un argomento di rilevante interesse professionale.

I pareri di congruità rilasciati dagli Ordini professionali diventano quindi strumenti utili a garantire che le parcelle emesse dai professionisti riflettano adeguatamente la qualità e la complessità del lavoro svolto e a garantire anche il cliente del professionista.

Non sempre però, per gli ordini professionali, è facile dirimere certe questioni inerenti gli incarichi professionali e la congruità delle parcelle dei professionisti. Recentemente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con una nota dello scorso 1° luglio 2024, si è trovato ad intervenire per rispondere a due interessanti quesiti posti da un Ordine Professionale in materia di liquidazione parcelle.

Il primo quesito riguarda il comportamento concludente della condotta del cliente che, dopo avere ricevuto via email il preventivo da parte di un professionista, senza accettarlo formalmente, ha affidato allo stesso varie pratiche di asseverazione e ha provveduto al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformità al preventivo.

La premessa è che il rapporto tra il professionista e il cliente rientra nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e, sulla base di detto articolo, ai fini della conclusione del contratto non è richiesta una particolare forma ad substantiam, salvo che la parte assistita sia una Pubblica Amministrazione.

Quando un professionista rivendica il proprio diritto alla liquidazione dei propri onorari professionali basandosi sull’esecuzione di un rapporto di prestazione d’opera professionale o la realizzazione di un servizio, è necessario che il professionista dimostri chiaramente che il cliente ha conferito l’incarico, in qualunque modo idoneo a esprimere senza dubbi la volontà di avvalersi delle sue competenze e del suo lavoro per ottenere il pagamento del compenso dovuto.

Il principio generale dell’ordinamento è quello secondo cui i contratti si concludono con lo scambio dei consensi, costituito dalla proposta contrattuale (conferimento di incarico), nonché dell’accettazione della proposta dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.

In linea di principio, l’accettazione della proposta contrattuale può essere dimostrata anche attraverso azioni concrete e comportamenti concludenti, come ad esempio l’affidamento dell’incarico dopo avere ricevuto un preventivo. L’indagine di fatto sui comportamenti del cliente non può che essere valutata, caso per caso, dall’Ordine professionale.

Il secondo quesito riguarda invece come l’Ordine professionale dovrebbe agire nell’ipotesi in cui riceva una richiesta di valutazione per una parcella di compensi professionali. In particolare, se per alcune attività i compensi richiesti rispettano i parametri di cui al D.M. 140/2012, mentre per altre no, con compensi più elevati rispetto a quelli stabiliti.

La formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari professionali è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell’interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.

Si tratta di una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dal professionista e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al D.M. n. 140/2012.

Se l’Ordine si trova a rilevare l’incongruità rispetto ai parametri del D.M. 140/2012, dovrà ricondurre il relativo compenso agli importi indicati nel detto D.M. e di conseguenza emettere un parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall’iscritto (salvo che i compensi indicati siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita).

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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