La richiesta di rateizzazione delle cartelle di pagamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte di persone fisiche e giuridiche varia in funzione dell’importo del debito nonché della tipologia di rateizzazione richiesta (ordinaria, straordinaria, in proroga).
In ragione dell’importo, fino a euro 120.000, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata secondo le seguenti modalità:
- servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall’app Equiclick, con accesso in area riservata tramite le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi, ferma restando la possibilità per gli intermediari fiscali e le imprese di accedervi tramite le credenziali dell’Agenzia delle Entrate;
- trasmettendo il modello R1 debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla Provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.
Per la rateizzazione ordinaria per importi oltre i € 120.000, i diretti interessati devono compilare:
- il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata)
- il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria).
E’ necessario allegare la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.
E’ prevista la rateizzazione straordinaria, indipendentemente dall’importo del debito, compilando:
- il modello R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata),
- il modello R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria),
allegando la documentazione che attesti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica.
Il Modello con eventuale documentazione a supporto deve essere inviato all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla sede competente che ha emesso la cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione oppure presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
E’ possibile richiedere la proroga oppure un’ulteriore rateazione utilizzando gli stessi modelli allegando la documentazione che attesti il peggioramento della condizione di temporanea difficoltà economica.
In seguito alla presentazione della domanda di rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia un procedimento amministrativo (L. 241/1990) che si conclude con un provvedimento espresso di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, di un provvedimento motivato di diniego.
Con l’accoglimento dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al domicilio speciale specificatamente eletto dal contribuente in sede di presentazione (raccomandata A/R, Pec, e-mail) o consegna (al contribuente o alla persona specificatamente delegata al ritiro) il provvedimento di accoglimento, allegando il piano di ammortamento con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze, oltre che i relativi moduli di pagamento pagoPA per il versamento delle prime 12 rate.
I moduli di pagamento successivi sono spediti da Agenzia delle Entrate-Riscossione al domicilio indicato dal contribuente nella domanda di rateizzazione. E’ altresì possibile richiederli tramite il servizio “Rateizzazione-richiedi i moduli di pagamento” disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, inserendo nel form il proprio codice fiscale, un recapito e-mail, nonché numero e data del provvedimento di accoglimento della rateizzazione.
Un’ulteriore possibilità per venire in possesso dei moduli di pagamento è rappresentata dal download dall’area riservata del portale (sezione “Rateizza il debito-Piani di Rateizzazione”); i moduli possono inoltre essere richiesti allo sportello.
Il provvedimento di diniego è preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto per concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare eventuali elementi ostativi alla concessione nel termine di 10 giorni. Il diniego si giustifica quando:
- la richiesta di rateizzazione delle cartelle di pagamento non sia supportata dalla documentazione che comprovi la temporanea situazione di difficoltà economica o il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica;
- la verifica dimostri che non ricorrono i presupposti per l’accesso allo strumento della dilazione (esempio: la richiesta di rateizzazione ha per oggetto solo carichi non dilazionabili);
- gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (esempio: cancellazione della società dal Registro delle Imprese, presenza di procedura concorsuale).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN