In ragione dell’art. 17 del D. Lgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26.7.2024, n. 313945 stabilisce criteri e modalità applicative dell’addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future, in caso di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme.
Dal 5 agosto 2024, in caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, risulta facilitata la trasmissione di uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze a condizione che la data futura di pagamento indicata nel modello F24 non sia superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso. Restano ferme le modalità operative di avvalersi dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate unitamente all’autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
Il nuovo servizio prevede che l’Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, proceda all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione (Banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari), richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.
È, altresì, possibile programmare i modelli F24 con scadenza futura utilizzando in compensazione dei crediti d’imposta, tenendo conto della disciplina di riferimento, purché tali crediti siano disponibili alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura nonché alla scadenza stessa.
Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:
- non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell’invio, salvo annullamento della delega di pagamento stessa;
- si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.
Occorre prestare particolare attenzione ai casi di estinzione, riduzione o altri eventi che vadano a incidere sull’obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, oppure quando i crediti d’imposta non sono più esigibili, perché tali eventi non comportano automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.
L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future deve quindi essere richiesto dal contribuente:
- entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24;
- esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:
- il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
- il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente (deve quindi esservi corrispondenza tra il codice fiscale del titolare/cointestatario del conto e quello indicato nel modello F24) o all’intermediario autorizzato (es. Dottore Commercialista o Consulente del lavoro);
- la disponibilità finanziaria sul conto sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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