Cessazione depositario scritture contabili: online la nuova procedura

È attivo il servizio web per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti. Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 29 luglio scorso che concretizza quanto previsto all’art. 35 del DPR 633/1972 introdotto in seguito al D. Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, c.d. decreto “Adempimenti“.
Il successivo provvedimento n. 198619 del 17/4/2024 ha approvato il modello e le relative istruzioni (invitiamo alla lettura dell’articolo pubblicato in tale occorrenza).

I dati salienti contenuti nel modello per effettuare la comunicazione sono i seguenti:

  • dati identificativi del depositario che comunica la cessazione dell’incarico o del suo rappresentante;
  • la partita IVA del soggetto con cui cessa il rapporto di deposito e la data di avvenuta cessazione;
  • gli estremi delle comunicazioni con le quali è stato avvisato il contribuente
  • la sottoscrizione.

La comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione. La comunicazione può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni riportate. Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati; la comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del cassetto fiscale presente in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di cui al punto precedente, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume che possa coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.

Dal momento che il decreto è entrato in vigore il 13 gennaio 2024, si pone la questione delle variazioni precedenti tale data. Al riguardo si segnala la risoluzione n. 65/E/2011 dove si prevede che il depositario cessato possa chiedere al contribuente una prova dell’invio del modello di variazione dei dati e in mancanza, il depositario, a sua tutela, possa comunicare all’Agenzia delle Entrate (mediante raccomandata o Pec) l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture.