Avvisi bonari: il termine per il pagamento raddoppia da 30 a 60 giorni

Dal 1° gennaio 2025 il termine per il pagamento delle comunicazioni cd avvisi bonari in seguito controlli automatizzati e formali passerà da 30 a 60 giorni. Il nuovo termine è stato stabilito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 108/2024, che ha modificato quanto disposto agli artt. 2, 3 e 3 bis del D. Lgs. 462/1997.

In pratica, le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emessi in ragione degli articoli:

  • 36-bis (controlli automatici) ex DPR 600/1973;
  • 36-ter (controlli formali) ex DPR 600/1973
  • 54-bis (controlli automatici) del decreto Iva (Dpr 633/1972),

potranno essere versate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni agli intermediari abilitati, quali, ad esempio, commercialisti e consulenti del lavoro, il nuovo termine di 60 giorni per il pagamento degli avvisi bonari è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica inviata all’intermediario. Si tratta di una semplificazione stilistica in quanto precedentemente il termine di pagamento era fissato a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e tale termine decorreva dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito a favore dell’intermediario fiscale: in sostanza i giorni complessivi erano novanta di cui sessanta a disposizione dell’intermediario fiscale per portare a conoscenza il contribuente dell’avviso di irregolarità ricevuto e trenta giorni a disposizione del contribuente per provvedere all’eventuale pagamento.

Resterà invece di 30 giorni il termine per pagare le somme dovute a seguito del ricevimento della comunicazione per i redditi soggetti a tassazione separata, quali, ad esempio, le indennità di fine rapporto.

La variazione dei termini di versamento che passa da trenta a sessanta giorni esplica i suoi effetti anche ai fini dell’accoglimento parziale delle istanze in autotutela di rideterminazione dei contenuti dell’atto effettuato tramite il canale Civis. Il documento di prassi (ris. n. 72/E del 2021), a cura dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in caso di accoglimento parziale l’ufficio deve procedere alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che dal ricevimento della comunicazione “rettificata” decorre nuovamente il termine (di sessanta giorni) previsto per il pagamento.

Per controllo automatizzato si intende la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali annuali dei:

  • redditi,
  • dell’Iva,
  • dei sostituti d’imposta, modello 770,
  • e dell’Irap.

L’agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione delle imposte dovute, nonché dei rimborsi spettanti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, risultano dovute, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. E’ possibile che l’iscrizione a ruolo non avvenga, in tutto o in parte, quando le somme dovute siano versate, dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in autotutela delle somme dovute beneficiando della riduzione ad un terzo delle sanzioni.

Per controllo formale (per approfondirne la definizione, si invita a leggere questo articolo) si intende la liquidazione delle dichiarazioni annuali con gli opportuni riscontri documentali:

  • dei redditi,
  • dell’Iva,
  • dei sostituti d’imposta, modello 770,
  • e dell’Irap.

L’Agenzia delle Entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Le somme che, a seguito dei controlli formali, risultano dovute, possono essere versate nel nuovo termine di 60 giorni beneficiando della riduzione a due terzi impedendo l’iscrizione a ruolo delle relative somme.

E’ il caso di evidenziare la novità introdotta dal D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, che ha riformato le sanzioni per violazioni commesse dal 1° settembre 2024: in caso di omesso versamento, fattispecie che comprende anche la sanzione per le maggiori imposte scaturenti da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, la sanzione viene ridotta dal 30% al 25%. La riduzione al terzo o ai due terzi sarà quindi calcolata sul 25%.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN