Concordato preventivo biennale e società trasparenti: le cautele del caso

Le prossime settimane saranno particolarmente importanti per contribuenti e professionisti che si confronteranno rispetto alle scelte di opportunità e convenienza della proposta di concordato preventivo biennale. Si tratta di un istituto giuridico rivolto ai contribuenti di minori dimensioni che l’art. 6, D.Lgs. 13/2024, individua nei:

  • contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • soggetti forfetari.

Si tratta di una platea amplia di soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, senza alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica, che possiamo classificare anche in:

  • soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali (in quest’ultimo caso, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate).

Di particolare interesse si presenta l’effetto trascinamento derivante dal regime naturale o per opzione delle società fiscalmente trasparenti per la definizione preventiva del reddito tassabile nel concordato biennale a causa degli effetti automatici che si producono sulle posizioni dei partecipanti.

Per quanto concerne le società di persone nonché i soggetti assimilati di cui all’art. 5 del TUIR, l’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 13/2024 dispone che la valutazione dei requisiti per il concordato preventivo è effettuata con riguardo al soggetto collettivo e, in caso di adesione, il rispetto della proposta interessa i soci o gli associati, i quali devono dichiarare la quota di reddito concordato loro imputata per trasparenza.

Anche per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR l’adesione al concordato preventivo si riflette sui soci (persone fisiche o giuridiche), obbligati al rispetto del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Il tema deve essere affrontato con grande attenzione in quanto la scelta operata dalla società trasparente impegna tutti i soci a tassare un reddito che ben potrà essere diverso da quello effettivo. Ne consegue che chi rappresenta la società, di fronte alla scelta se aderire o meno alla proposta di concordato, dovrà opportunamente procedere con le dovute attenzione per evitare eventuali contestazioni da parte dei soci che successivamente dovessero ritenersi danneggiati dalla scelta effettuata.

A tal proposito si rende necessaria una distinzione a seconda della tipologia di soggetto collettivo.

  • nelle società di persone e soggetti assimilati, si può assumere fondatamente che la questione sarà di più agevole gestione per via della circostanza che in tali soggetti collettivi la figura dei soci coincide perlopiù con quella degli amministratori o gestori della società (a parte quanto si prevede per gli accomandanti nelle Sas). Non è escluso che anche in tali contesti si possano prendere le medesime cautele delle società Srl trasparenti;
  • Nelle Srl in regime di trasparenza fiscale, invece, la gestione si presta ad alcune criticità. Infatti, a differenza di quanto previsto per le società personali, nelle Srl trasparenti l’opzione per il regime di trasparenza fiscale richiede l’accettazione formale da parte di tutti i soci (DM 23.4.2004). La disciplina del concordato preventivo biennale, invece, non prevede alcuna necessità di accettazione esplicita. Anzi, l’adesione al nuovo istituto ha automaticamente effetto per tutti i soci della società trasparente, che saranno tenuti a versare le imposte sulla loro quota di reddito concordato.

E’ anche il caso di evidenziare, però, che le Srl in regime di trasparenza sono fiscalmente equiparabili alle società di persone ma conservano la disciplina giuridica delle società di capitali. Ne deriva che gli amministratori dovranno agire opportunamente con cautela illustrando formalmente le ragioni della convenienza della scelta, regolando in modo chiaro i rapporti con i soci acquisendone il consenso, in modo da minimizzare il rischio di eventuali contestazioni da parte di questi ultimi.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN