Una delle novità del decreto correttivo è rappresentata dalla nuova causa di esclusione introdotta all’articolo 32 del D.lgs. 13/2024 con la lettera b-bis, che prevede l’esclusione dal concordato con “il superamento del limite dei ricavi di cui all’articolo 1, co. 71, secondo periodo, della Legge 190/2014, maggiorato del 50%”. In altri termini, il concordato cessa la sua validità nel caso in cui il contribuente in regime forfettario, nell’anno di imposta di adesione, superi il limite dei ricavi di euro 150.000, vale a dire il limite di euro 100.000 maggiorato del 50%.
La nuova causa di esclusione rende necessari alcuni approfondimenti in vista del termine ultimo per aderire alla proposta previsto per il 31 ottobre 2024 in considerazione delle possibili situazioni che si potrebbero verificare nel corso del 2024 e i relativi effetti rispetto all’eventuale adesione al concordato stesso.
La prima ipotesi riguarda il conseguimento nel corso del 2024 di ricavi o di compensi superiori a 85.000,00 euro, ma non a 100.000,00 euro. Tale circostanza, sebbene comporti la disapplicazione del regime forfetario dal 2025 non comporta effetti particolari ai fini dell’avvenuta adesione al concordato preventivo 2024: si uscirà dal regime forfettario a partire dal 2025 e si applicheranno le regole previste per tassare i redditi nell’ambito del concordato preventivo per il 2024.
La seconda ipotesi riguarda il superamento della soglia di 100.000,00 euro e fino a euro 150.000 di ricavi e compensi. In tale circostanza, i contribuenti in regime forfetario dovrebbero poter continuare ad applicare il concordato preventivo cui hanno prestato adesione anche nel caso in cui nel 2024 venga superato il limite di 100.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro di ricavi e compensi, che porta con sé la disapplicazione del regime forfetario dal 2024 medesimo.
In questo caso, il reddito rilevante rimane quello concordato e la tassazione dovrebbe seguire la disciplina ordinaria, con IRPEF e relative addizionali con i seguenti dubbi operativi rispetto alla tassazione dell’incremento reddituale rispetto al reddito dell’anno precedente:
- Alcuni autori ritengono che il reddito concordato dovrebbe essere assoggettato ad IRPEF e alle relative addizionali con possibilità di applicare facoltativamente la flat tax sostitutiva sul maggior reddito concordato con le aliquote previste per i soggetti ISA. Questa ipotesi risulterebbe difficoltosa poiché non sarebbe disponibile un punteggio ISA per il 2023, indispensabile per poter individuare la corretta aliquota d’imposta sostitutiva.
- Secondo un diverso orientamento, invece, in questo caso, anche se il reddito concordato relativo al 2024 non sarebbe più tassabile con l’imposta sostitutiva del regime forfetario, sarebbe comunque applicabile la flat tax sostitutiva sul maggior reddito concordato per i contribuenti forfetari con l’aliquota del 10% o del 3%.
Sulla questione sarà necessaria un’espressa presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate.
La terza ipotesi riguarda il superamento della soglia 150.000,00 euro di ricavi e compensi che determina la cessazione dal concordato preventivo già dal 2024 per il concretizzarsi della causa di esclusione introdotta dal correttivo. Non pare assumere rilevanza il momento dell’anno in cui verifica il superamento del limite indicato. Il reddito rilevante è quello effettivo e la tassazione seguirà la disciplina ordinaria, con IRPEF e relative addizionali
SOGLIA DI RICAVI/COMPENSI DI RIFERIMENTO 2024 | Regime forfettario | Concordato Preventivo 2024 |
Fino a € 85.000 | Mantenimento
regime per il 2024 – 2025 |
Nessun effetto
Tassazione sostitutiva (15% – 5%) Tassazione incrementale (10% – 3%) |
Oltre € 85.000
fino a € 100.000 |
Mantenimento per il 2024
Decadenza per il 2025 |
|
Oltre € 100.000
e fino a € 150.000 |
Cessazione dal 2024 | Nessun effetto
Si attendono chiarimenti rispetto al regime di tassazione |
Oltre € 150.000 | Cessazione dal 2024 | Cessazione concordato 2024 |
Per completezza, è il caso di ribadire che, dal punto di vista degli adempimenti IVA, in seguito alla disapplicazione immediata del regime forfetario, restano confermati gli adempimenti IVA ordinari, a prescindere dall’applicazione o meno del concordato preventivo biennale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN