L’impatto della riforma fiscale sulle riorganizzazioni aziendali

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111/2023), opera una revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Tante le novità di rilievo per le imprese, tra cui la revisione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, la modifica al regime di riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, l’inquadramento fiscale della scissione con scorporo, l’introduzione di alcuni correttivi alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni “qualificate” ed una revisione della fiscalità nella liquidazione ordinaria.

Partiamo dalla revisione del regime dei riallineamenti. Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lett. c) della Legge delega ha previsto la “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”.
Con lo schema di decreto delegato viene introdotta una disciplina uniforme di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in sede di operazioni straordinarie (caso frequente è l’emersione, nelle fusioni, dei disavanzi da annullamento). Vengono previste aliquote di imposizione sostitutiva omogenee e tendenzialmente più alte rispetto al passato, con ciò rafforzando lo spirito di carattere semplificatorio (ma non agevolativo) della riforma.

Altra novità riguarda il regime di riporto delle perdite fiscali. L’art. 15 dello schema di decreto, modificando gli artt. 84, 172 e 173 del TUIR prevede criteri di uniformità dei limiti e delle condizioni per il riporto delle perdite fiscali, consentendo la libera circolazione delle perdite se conseguite in esercizi in cui le società partecipanti all’operazione facevano già parte dello stesso gruppo e revisionando il “limite quantitativo” al riporto delle perdite stesse.
In particolare, nei casi di fusione e scissione, viene rivisto il limite del patrimonio netto (equity test) contenuto negli artt. 172, comma 7 e 173, comma 10 del TUIR, con previsione che le perdite fiscali siano riportabili fino a concorrenza del rispettivo “valore corrente” del patrimonio netto di ciascuna società partecipante all’operazione, da determinarsi in base ad apposita relazione giurata di stima riferita alla data di efficacia giuridica dell’operazione medesima.

In assenza di detta relazione potrà continuare ad applicarsi l’attuale limite del patrimonio netto contabile, “depurato” dei conferimenti fatti nei 24 mesi antecedenti. In un’ottica di razionalizzazione della disciplina del riporto degli assets fiscali è stata inoltre prevista la libera compensabilità dei detti assets maturati nei periodi d’imposta in cui le società che prendono parte all’operazione (es. fusione) appartengano al medesimo “gruppo economico”, nonché degli assets fiscali prodotti all’esterno del gruppo ma già “testati”, ossia quelli che abbiano superato il test di cui all’art. 84, comma 3 (es. change of control) ovvero 172, commi 7 e 7-bis in occasione dell’ingresso nel gruppo delle società che li hanno prodotti (cd. “perdite omologate”). Il nuovo comma 7-bis dell’art. 172 del TUIR prevede(rà) infatti che, in caso di retrodatazione fiscale della fusione all’inizio dell’esercizio, anche le perdite fiscali del cd. “periodo interinale” in capo all’incorporata (lo schema di decreto non menziona l’incorporante) siano soggette ai limiti di riporto.
Al contrario, la libera compensabilità degli assets fiscali non sarà ammessa per quelli formatisi prima dell’ingresso nel gruppo economico da parte delle società neo-incluse e per i quali non si sia proceduto all’assoggettamento agli anzidetti test al momento di ingresso nel gruppo medesimo.

L’art. 9, comma 1, lett. e) della Legge delega ha previsto inoltre l’introduzione di una disciplina fiscale specifica con riferimento alla scissione con scorporo; istituto che, sul piano civilistico, pur mantenendo la natura successoria dell’operazione di scissione, presenta profili simili al conferimento.

Trattasi, in particolare, di un’operazione di scissione parziale in favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione con attribuzione delle partecipazioni non già ai suoi soci, bensì direttamente alla scissa. Con lo schema di decreto delegato, viene previsto, in applicazione dei principi di neutralità e continuità, che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito lo stesso valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria; simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumeranno in capo alla beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla scissa.

Nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto aziende, la partecipazione nella beneficiaria ricevuta dalla scissa si considererà iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci della scissa in cui risultavano iscritte le attività e passività aziendali scorporate.

Lo schema di decreto interviene, inoltre, nella semplificazione delle regole previste dall’art. 177 del TUIR ai casi di conferimento di partecipazioni “qualificate” possedute in società holding. Le previsioni contenute nel decreto consentiranno di effettuare tali operazioni più agevolmente di quanto accade oggi, in forza di nuove regole circa la verifica del superamento delle soglie percentuali indicate nella lett. a) del comma 2-bis dell’art. 177.

La norma vigente prevede un approccio look through molto rigido che, nel caso di conferimento di partecipazioni in società holding, rende spesso di difficile applicazione il regime di “realizzo controllato”, poiché la verifica del superamento delle citate soglie deve essere effettuata sino all’ultimo livello della catena partecipativa, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

Per ovviare a tali criticità, il decreto introduce nell’art. 177 il nuovo comma 2-ter che, oltre a specificare che cosa debba intendersi per holding (rinviando espressamente all’art. 162-bis del TUIR), prevede, ai fini del raggiungimento delle soglie di qualificazione (tenendo sempre conto dell’effetto demoltiplicativo della catena partecipativa) che il perimetro di verifica del requisito vada limitato alle partecipate “non holding” di primo livello della holding conferita e, solo laddove, la partecipata di primo livello sia, a sua volta, una holding, si passi alle partecipate di primo livello di quest’ultima.

Novità, infine, anche nel meccanismo di determinazione del reddito nei casi di liquidazione ordinaria con previsione che il risultato di ogni esercizio sia determinato in via definitiva e non più in via provvisoria, salvo stabilire un meccanismo di carry back delle perdite fiscali nel caso in cui la liquidazione si protragga, per i soggetti IRES, per non più di cinque esercizi.

 

Dott. Alessandro Braggion – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Senior Partner Studio SIRRI GAVELLI ZAVATTA & ASSOCIATI


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Riforma fiscale e operazioni straordinarie: cosa cambia?”

Quando: venerdì 4 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00.
Relatore: dott. Alessandro Braggion
Crediti: 2 CFP per DCEC, CDL e INT

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