Entro il 30 settembre 2024 i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno provvedere alla trasmissione dei dati delle spese sostenute dai contribuenti nel 1° semestre 2024. Chi sono i soggetti tenuti all’adempimento? E quali conseguenze per la mancata trasmissione telematica dei dati?
Sono tenuti all’adempimento le farmacie, le strutture pubbliche e private accreditate, i medici iscritti all’ordine, i veterinari, e i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo delle professioni sanitarie (in sintesi sono soggetti all’invio: i tecnici sanitari di laboratorio biomedico, gli audiometristi, gli ortopedici, i dietisti, gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli ortottisti e assistenti di oftalmologia, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, i terapisti occupazionali e gli educatori professionali).
Per rispondere alle richieste degli ordini professionali, degli operatori di settore, degli intermediari e delle associazioni di categoria, è stato disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale (articolo 12 del Dlgs in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari).
Il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2024 ha definito la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Il decreto dispone che, per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:
- entro la data del 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Per quanto riguarda le spese veterinarie, la trasmissione deve avvenire entro la data del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute. Relativamente alle spese veterinarie sostenute nel 2024, il termine slitta al 17 marzo 2025 in quanto il 16 cade di domenica.
Nel caso in cui vi sia errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, la trasmissione dei dati corretti deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Ricordiamo inoltre che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa.
In caso di eventuali violazioni dell’obbligo di trasmissione, il sistema sanzionatorio è particolarmente severo e oneroso dal momento che prevede una sanzione di 100 euro in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione per ogni comunicazione fino a un massimo di 50 mila euro.
La sanzione di 100 euro viene applicata per ciascun documento di spesa, e come stabilito dalla normativa, non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997. Tuttavia, è possibile ridurre la sanzione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Se la comunicazione inviata contiene dati errati, non verrà applicata alcuna sanzione purché la trasmissione dei dati corretti avvenga entro cinque giorni successivi ovvero in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
L’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria relativi al 1° semestre, correttamente effettuato entro 60 giorni dalla scadenza prevista, comporta la riduzione della sanzione a ⅓ con un massimo di 20 mila euro.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN