Rendiconto di sostenibilità
Lo scorso 10 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 212, il D.Lgs 125/2024 con il quale si è data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva UE 2022/2464 denominata Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Tale normativa, i cui obblighi sono entrati in vigore dal 25 settembre, tratta della rendicontazione societaria di sostenibilità.
Viene stabilito che la rendicontazione dovrà essere parte integrante della relazione sulla gestione, della quale costituirà una sezione specifica.
La sua redazione, al pari del bilancio, sarò a carico degli amministratori, ai sensi dell’art. 2428 del codice civile.
Revisore della sostenibilità
Leggendo l’articolo 9 del decreto, con il quale sono state normate le modifiche apportate al D.Lgs 39/2010, si ha immediatamente evidenza di quanto importante sia il tema della sostenibilità per i professionisti della revisione legale.
Nel suddetto articolo viene definita l’attività del revisore legale della sostenibilità, ovvero esprimersi, a conclusione delle proprie verifiche, sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto.
Potrà essere revisore della sostenibilità, sia il soggetto incaricato della revisione del bilancio (revisore o società di revisione), che un soggetto terzo.
E’ stato stabilito anche il percorso di tirocinio e l’obbligo di formazione continua. Per i futuri certificatori della sostenibilità, è richiesto un periodo di almeno otto mesi all’interno del triennio, da dedicare all’apprendimento di queste competenze specialistiche.
Coloro invece che saranno abilitati al rilascio all’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, dovranno acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.
Non ultimo, occorre notare che proprio per l’alta professionalità richiesta al professionista, per le proprie attestazioni sono previste sanzioni in caso di violazioni.
L’applicazione della norma da parte delle società avrà un avvio graduale, secondo le tempistiche stabilite dall’art. 17 del decreto.
Segnalazione della crisi, nuove responsabilità
L’art. 25-octies, comma 1 del CCII, secondo la riformulazione, attribuisce oltre all’organo di controllo, anche al revisore legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, il compito di segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 del CII».
La tempestiva segnalazione (entro sessanta giorni dalla rilevazione della crisi), così come la vigilanza sull’andamento delle trattative, rappresentano elementi di valutazione ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della responsabilità del professionista.
Si tratta a ben vedere di una modifica importante per i revisori legali titolari d’incarichi, i quali in qualità di controllori esterni alla società, dovranno svolgere le proprie attività con un’ottica early-warning, e non più soltanto su saldi a consuntivo.
Maurizio Cataldo – Centro Studi CGN
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