Patente a crediti: il sistema dei crediti aggiuntivi

Dal 1° ottobre 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di patente a crediti. Come già specificato in un precedente contributo, a cui si rimanda per gli aspetti generali, a decorrere da tale data le imprese e i lavoratori autonomi dovranno ottenere la patente a crediti per poter operare legalmente nei cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. architetti, geometri, ingegneri).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Tuttavia, in presenza di determinati requisiti, il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Requisito necessario Crediti aggiuntivi
In base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente:

·         3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni;

·         5 crediti per iscrizione da 11 a 15 anni;

·         8 crediti per iscrizione da 16 a 20 anni;

·         10 crediti per iscrizione da oltre 20 anni.

In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa. Fino ad un massimo di 20 crediti
Per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1.       possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconosci mento IAF MLA;

2.       asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3.       investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

4.       possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5.       utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgi mento dell’Inail;

6.       adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

7.       almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.

Fino a 30 crediti:

·         5 crediti per possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001;

·         4 crediti per asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;

·         6 crediti per possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ulteriori rispetto a quelli obbligatori), riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, tenuto conto anche delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio;

·         8 crediti se la formazione di cui sopra coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato;

·         3 crediti per possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento / formazione pratica erogata in cantiere ai dipendenti;

·         1 credito per investimenti per l’acquisto di tecnologicamente avanzate, inclusi dispositivi sanitari, in materia di salute sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro;

·         3 crediti se gli investimenti di cui sopra sono compresi tra 25.000,01 e 50.000,00 euro;

·         6 crediti se gli investimenti di cui sopra sono superiori a 50.000,01 euro;

·         3 crediti per adozione del DVR anche quando è possibile adottare le procedure standard;

·         2 crediti per almeno due visite del medico competente.

Per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1.       dimensione dell’organico aziendale (sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo

determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto somministrazione presso l’utilizzatore);

2.       possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3.       possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4.       applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

5.       attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, con esito positivo;

6.       formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

7.       riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

8.       possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

9.       certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Fino a 10 crediti:

·         1 credito per aziende sino a 15 dipendenti;

·         2 crediti per imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti;

·         4 crediti per imprese che occupano più di 50 dipendenti;

·         2 crediti per possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano;

·         1 credito per possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di classifica I;

·         2 crediti per possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di classifica II;

·         2 crediti per applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera;

·         2 crediti per attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici;

·         2 crediti per formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

·         2 crediti per riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile per avere denunciati operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai;

·         2 crediti per possesso dei requisiti reputazionali dell’azienda;

·         2 crediti per certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

 

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda per il rilascio della patente se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Nel caso in cui il requisito venga conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

N.B. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I -bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che permettono il recupero fino a 30 crediti.

I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Normativa di riferimento e di prassi:

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato