Più volte il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso affinché l’ambito di ripresa di una telecamera in area privata sia limitato a quello strettamente occorrente per le finalità per le quali essa è stata installata.
Tra i principi che regolano la normativa in tema di privacy, spiccano quelli relativi a:
- Liceità (del trattamento) – nel senso che il trattamento dei dati personali deve fondarsi su una base legittima (per es. in base a un contratto o per la tutela della sicurezza di persone/beni, o per adempiere a un obbligo di legge) o su esplicito consenso dell’interessato;
- Trasparenza – nel senso che le informazioni devono caratterizzarsi per semplicità e chiarezza, in modo da risultare pienamente comprensibili da chiunque;
- Minimizzazione dei dati – nel senso che la raccolta, ma in generale il trattamento dei dati, riguardi quelli pertinenti e non eccedenti, strettamente occorrenti per le finalità da conseguire;
- Limitazione temporale alla conservazione dei dati – nel senso che, in funzione delle finalità per le quali il dato è trattato, deve essere determinato il tempo della sua conservazione e, non ultimo, le modalità con cui i dati verranno cancellati o comunque distrutti;
- Finalità – nel senso che deve essere determinato lo scopo che necessita del trattamento dei dati.
Sostanzialmente è su queste basi che si fondano le pronunce del Garante in tema di legittimo interesse alla videosorveglianza di un’area “privata”, rispetto all’ampiezza dei dati raccolti a questo fine.
Infatti, l’applicazione del principio di minimalizzazione dei dati comporta che il raggio di visuale della telecamera non possa estendersi oltre l’ambito della zona privata che deve essere tutelata.
Nello stesso tempo, il principio di trasparenza impone l’avviso ai terzi che si avvicinano all’area di sapere, (mediante cartellonistica), che l’area è videosorvegliata.
Inoltre, l’informativa a corredo del sistema di videoripresa deve rinviare a un testo completo, contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento UE 2016/679, indicando come e dove trovarlo (per es. affisso in bacheca condominiale o negli stessi locali).
Quindi, l’angolo visuale delle riprese effettuate a tutela della sicurezza di persone o beni in ambito personale o domestico, mediante sistemi di videosorveglianza, deve limitarsi ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza. È esclusa ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni o peggio ancora, di soggetti terzi. In virtù di tali limitazioni, ancor di più è vietato riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.
Per saperne di più si può consultare la scheda informativa dedicata alla VIDEOSORVEGLIANZA presente sul sito del garante, all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza
La sezione FAQ, inoltre, offre una serie di informazioni aggiuntive sulle linee guida ed il modello di cartello proposto in calce.
MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA
(EDPB – Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video – adottate il 29 gennaio 2020)
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN