È stato pubblicato a cura del CNDCEC e FNC il documento di ricerca “Il decreto di attuazione della CSRD- Inquadramento normativo” in ossequio al decreto sostenibilità di cui al D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Il decreto sostenibilità sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, in forma singola o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese).
Gli obiettivi principali del provvedimento sono individuati nei seguenti punti:
- rafforzare l’attendibilità e la trasparenza delle informazioni relative alla sostenibilità, facendo riferimento al concetto di “doppia materialità”, al fine di far comprendere con un livello di dettaglio maggiore rispetto al passato:
- l’incidenza delle questioni di sostenibilità sull’impresa (outside-in perspective), anche in termini di entità potenziale degli effetti finanziari connessi a rischi od opportunità generati dalle questioni di sostenibilità: “materialità finanziaria”, secondo la definizione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS);
- le conseguenze, non solo economiche, delle attività dell’impresa sul contesto in cui le organizzazioni agiscono (inside-out perspective), anche in termini di impatti positivi e negativi, effettivi e potenziali, sulle persone e sull’ambiente, individuati secondo determinati criteri di valutazione: “materialità d’impatto”, secondo la definizione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS);
- assicurare un livello minimo di informazioni obbligatorie e comparabili per tutti i soggetti destinatari e un livello specifico basato sull’attività svolta dall’impresa, affinché tali informazioni siano pertinenti, attendibili e comparabili in quanto redatte secondo standard di rendicontazione comuni a tutti gli Stati membri;
- favorire un livello di informazione più approfondito e puntuale, che possa generare effetti positivi per l’impresa anche in relazione ai processi di asset allocation e impiego dei capitali
Il documento di ricerca dopo la premessa, la parte introduttiva e la presentazione della terminologia che verrà utilizzata approfondisce gli aspetti legati ai parametri dimensionali nonché l’ambito di applicazione. La parte centrale affronta la rendicontazione di sostenibilità declinata nei seguenti passaggi:
- Rendicontazione individuale,
- Rendicontazione consolidata,
- Pubblicità della rendicontazione di sostenibilità.
La novella normativa introduce la figura del revisore della sostenibilità, disciplinando le modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e modificando la disciplina recata dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Il recepimento della normativa comunitaria in tema di informativa di sostenibilità comporta un ruolo di rilievo per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, grazie alle competenze tecniche specifiche acquisite, possono, da un lato, affiancare le imprese nelle attività finalizzate alla rendicontazione di sostenibilità e, dall’altro, ricorrendo i requisiti
A tal proposito viene evidenziato che è possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il revisore incaricato abilitato può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto. Tale società può coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio, a condizione che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.
Il documento chiude con la parte legata alle responsabilità e sanzioni nonché con una serie di tabelle sinottiche che guidano il lettore nella comprensione degli impatti del Decreto sulla normativa previgente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN