Prestazioni sanitarie diverse dal chirurgo estetico: imponibilità Iva

Le prestazioni terapeutiche necessarie a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente anche se l’intervento avviene per finalità estetiche sono imponibili o esenti Iva? Analizziamo di seguito il parere dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 211 del 28 ottobre ha fornito chiarimenti in merito all’imponibilità o meno delle spese sostenute da soggetti diversi dal chirurgo estetico, in caso, appunto, di prestazioni estetiche.
Una società non convenzionata con il SSN che opera nel settore sanitario, chiede la corretta aliquota Iva da applicare:

  • alle prestazioni degli anestesisti effettuate nell’ambito della chirurgia plastica sia per finalità curative che estetiche
  • all’affitto della sala operatoria
  • alla messa a disposizione della camera per il postoperatorio
  • ai farmaci utilizzati.

L’Agenzia ricorda innanzitutto le modifiche apportate all’art. 10, c.1, n. 18) del Decreto Iva dall’art. 18 del DL 73/2022 che cita: “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.

In base al successivo n. 19), l’esenzione vale anche per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.

Nel caso di cui trattasi l’Agenzia evidenzia che, in base all’art. 4-quater, c. 1, del DL 145/2023 “l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. (…)

In conclusione, quindi, per i servizi effettuati dagli anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, l’Agenzia ritiene applicabile il regime di esenzione citato (art. 10, c. 1, n. 18), Decreto 633/72, in quanto si tratta di prestazioni aventi finalità terapeutiche e di tutela della salute anche nel caso in cui l’intervento è effettuato per motivi estetici.

l’Iva al 10% viene invece applicata per l’affitto della sala operatoria per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privatistico e la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria, essendo l’istante una clinica privata non convenzionata. Si tratta infatti di “prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);..” che in base alla disciplina Iva sono soggette all’aliquota del 10%.

La medesima imponibilità va applicata anche ai farmaci utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all’affitto della sala operatoria, rientrando anch’essi tra le prestazioni di cura.

 

Rita Martin – Centro Studi CGN