Ddl di Bilancio 2025, nuova IRPEF: figli a carico fino a 30 anni

Il disegno di legge di Bilancio per il 2025 apporterà misure significative per quanto concerne la curva Irpef rivedendo aliquote e scaglioni nonché il comparto delle detrazioni e cuneo fiscale.

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale, a partire dal 2025, previa approvazione del disegno di legge in corso di discussione, l’Irpef sarà determinata facendo riferimento a un sistema fondato su tre scaglioni di reddito, ovvero:

SCAGLIONI ALIQUOTE
Fino a 28.000 euro 23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
Oltre 50.000 43%

 

Così come per il 2024, anche per il 2025 vengono confermati l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’imposta e la riduzione di due punti percentuali dell’aliquota del precedente secondo scaglione Irpef (dal 25% al 23%), con impatto su tutti i contribuenti con redditi superiori a 15mila euro.

In tema di detrazioni d’imposta, si segnala l’art. 2 del Ddl di Bilancio 2025 dove si prevede un rimaneggiamento complessivo in diverse direzioni.

In particolare si vuole soffermare l’attenzione per quanto riguarda i familiari a carico evidenziando i seguenti aspetti previsti per il 2025;

  • Resta invariato il limite reddituale annuo per essere considerati fiscalmente a carico pari a euro 2.840,51 euro elevato a 000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni;
  • Si modificherà la disciplina per i figli a carico che daranno diritto alle detrazioni ritenendosi tali solo se di età superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni. Mentre il limite minimo dei 21 anni era già in vigore da marzo 2022 per via dell’introduzione dell’assegno unico universale per i figli di età inferiore, la novità consiste nell’aver introdotto un limite massimo anagrafico;
  • Il nuovo limite anagrafico appena indicato non si applicherà ai figli con disabilità accertata ex art. 3 della L. n. 104/1992 consentendo ai genitori di continuare a beneficiare delle detrazioni per figli a carico anche se di età superiore a 30 anni.
  • Altra novità riguarderà i cosiddetti altri familiari a carico dove si prevede che la relativa detrazione dal 2025 spetterà, sempre in misura ripartita tra gli aventi diritto, con riferimento ai soli familiari ascendenti conviventi con il contribuente, ovviamente se fiscalmente a carico. L’effetto della modifica porterà a un ridimensionamento della platea degli altri familiari potenzialmente a carico in quanto la detrazione sarà rivolta esclusivamente agli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), restando esclusi tutti gli altri indicati all’art. 433 Codice civile a cui attualmente ci si riferisce (generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice).
  • Infine, si disconosce ai contribuenti che non sono cittadini italiani né cittadini comunitari o dello Spazio economico europeo, la detrazione per i familiari residenti all’estero. Dal 2025 ai contribuenti stranieri, a prescindere dalla rispettiva residenza fiscale in Italia (non specificata dalla norma), viene di fatto precluso il diritto alla detrazione per i genitori e figli (fiscalmente a carico) residenti all’estero, riconosciuto invece fino a quest’anno, previa presentazione di idonea documentazione tradotta e asseverata o apostillata attestante lo status di familiare, richiesta anche ai fini dell’ottenimento del codice fiscale dei familiari a carico.

Si riporta il testo inserito nel disegno di legge di bilancio 2025 in corso di discussione e approvazione

ART. 2 (Misure di sostegno al reddito) Comma 10

All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

  • alla lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104»;
  • alla lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente»

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero».

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN