Non sono rilevanti ai fini IVA le somme corrisposte a titolo di risarcimento, dovute in seguito a inadempimento o irregolarità nell’osservanza di obblighi contrattuali. E’ il recente chiarimento che arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 223 del 18 novembre 2024 che ha affrontato un tema delicato riguardante la tassazione indiretta applicabile alle somme risarcitorie.
La problematica nasce in merito a una controversia contrattuale tra un soggetto appaltante e un’azienda esecutrice dei lavori, che a causa della sospensione dei lavori, sfocia in una transazione per il risarcimento dei danni.
Nel corso di un appalto per lavori di ristrutturazione, l’impresa aggiudicataria ha sollevato dubbi sulla legittimità delle sospensioni disposte dall’appaltatore, iscrivendo riserve nel registro di contabilità per i danni subiti.
Successivamente, le parti hanno concordato un risarcimento danni sulla base dell’articolo 160 del D.P.R. n. 207/2010 per le sospensioni illegittime. Prima di sottoscrivere l’accordo transattivo, il contribuente ha richiesto chiarimenti sul corretto trattamento IVA della somma risarcitoria.
L’Agenzia delle Entrate, dopo avere ricevuto il quesito da parte del contribuente, ha analizzato la natura giuridica delle somme da corrispondere e quello che è emerso è che tali importi non rappresentano un corrispettivo per prestazioni ricevute, ma hanno carattere esclusivamente risarcitorio.
Ne consegue che la somma non è rilevante ai fini IVA, conformemente agli articoli 3 e 15 del D.P.R. n. 633/72 e alla giurisprudenza europea come stabilito dalla sentenza del 3 settembre 2015, Causa C-463/14.
L’articolo 3 comma 1, della legge IVA, stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
L’articolo 15 del D.P.R. n. 633/72 prevede invece che le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi da parte del cessionario o del committente non concorrono a formare la base imponibile.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 3 settembre 2015 Causa C-463/14, ha precisato che la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto.
Ad ulteriore integrazione di quanto già affermato, nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto chiarito nella risoluzione n. 64/E del 23 aprile 2004, nella quale ha precisato che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo risarcitoria e di conseguenza dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo.
L’accordo transattivo è soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3%, dal momento che comporta un obbligo di pagamento patrimoniale ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al Testo Unico dell’imposta di Registro (T.U.R.) approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN