In extremis rispetto alla scadenza del prossimo 2 dicembre, con il comunicato stampa n. 136, il MEF porta a conoscenza degli addetti ai lavori che, nell’iter di conversione in legge del DL n. 155/2024 (c.d. DL “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), il Parlamento ha approvato un emendamento che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Possono beneficiare del rinvio del versamento anche le persone fisiche in regime dei minimi o in regime forfettario nel 2023.
Per verificare il limite di 170mila euro si fa riferimento, all’importo indicato:
- Nel rigo RG2 ricavi, del quadro RG persone fisiche 2024 in possesso di redditi d’impresa in regime di contabilità semplificata;
- nel rigo RE2 compensi, del quadro RE persone fisiche 2024 in possesso di redditi di lavoro autonomo;
- nel rigo LM2, del quadro LM, per le persone fisiche in regime dei minimi, che aderiscono al regime di vantaggio;
- nel rigo LM22, del quadro LM persone fisiche 2024, per i contribuenti in regime forfettario.
Si tratta della medesima disposizione già sperimentata per l’anno 2023 e, a parità di contenuti, dovrebbero valere i chiarimenti della circolare n. 31/E del 9 novembre 2023. In quell’occasione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti sulla proroga al 16 gennaio 2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022, avevano dichiarato ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro. Anche in quell’occasione, si consentiva di dilazionare il secondo acconto in cinque rate di pari importo, scadenti ogni 16 del mese a partire dal 16 gennaio 2024 (con maggiorazione interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata).
Come la volta precedente, i soggetti che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della nuova misura che restano obbligati al versamento del secondo acconto al 2 dicembre, sono i seguenti soggetti:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA. Tra questi rientrano i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza (ex artt. 5 e 116 del DPR 917/1986 – TUIR);
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della natura individuale dell’impresa stessa;
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2023 (modello Redditi PF 2043), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
La circolare precisa quanto segue:
- deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale;
- Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- Nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
- le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022 siano anche titolari di reddito d’impresa. In luogo dell’ammontare dei ricavi, dovranno considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024);
- Ulteriore subordinata al caso precedente, qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2023.
La circolare chiarisce che è possibile fruire del differimento dell’acconto di novembre al 16 gennaio anche quando al contribuente, in ragione dell’importo ridotto, spetti il versamento dell’acconto in unica rata a novembre.
Da un punto di vista oggettivo, è il caso di evidenziare che il differimento riguarda l’acconto di novembre “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, riferendosi alle imposte liquidate nel modello REDDITI, vale a dire:
- l’IRPEF;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono d forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto (imposta sostitutiva per il regime di vantaggio, l’imposta sostitutiva per il regime forfetario, la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, l’IVIE, l’IVAFE, l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni, l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”).
Il comunicato precisa, in analogia alla volta precedente, che dalla proroga sono esclusi:
- i contributi previdenziali e assistenziali (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN