Tra breve gli studi professionali saranno chiamati agli adempimenti relativi alla compilazione e trasmissione dei dichiarativi per conto dei contribuenti.
Per quanto riguarda il modello Unico PF (Unico Persone Fisiche), ricordiamo di seguito alcuni degli adempimenti più importanti.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione del modello UnicoPF le persone fisiche in possesso di partita IVA e quelle obbligate alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui nel periodo d’imposta non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione del modello UnicoPF i soggetti che:
1. nel 2011 hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro RL;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
2. nel 2011 e/o nel 2012 non sono residenti in Italia;
3. nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
4. devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Mod. 770 ordinario e semplificato;
5. devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
6. lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al CAF o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.
Si ricorda che, anche se non obbligati, i contribuenti possono presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e detrazioni o per richiedere a rimborso eccedenze d’imposta.
Modalità e termini di presentazione del Modello Unico PF
Tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello cartaceo i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
Il Modello UnicoPF 2012 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2012 al 2 luglio 2012 (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica) se la presentazione viene effettuata dalla persona fisica in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
entro il 1 ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica), se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza (29 dicembre) dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (dichiarazione TARDIVA).
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice fiscale; in alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il 1 ottobre 2012 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2012 Persone Fisiche”.
Dichiarazione Modello Unico PF presentata da erede
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi.
Sul frontespizio del Modello Unico PF devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio e sottoscrivere la dichiarazione.
Per le persone decedute nel 2009 o entro il mese di febbraio 2010 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal dal 2 maggio 2012 al 2 luglio 2012).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 17 dicembre 2012 per i versamenti e il 31 dicembre 2012 per la presentazione della dichiarazione.
Presentazione del Modello Unico PF tramite intermediari abilitati
Se la dichiarazione è presentata per conto del contribuente da un intermediario abilitato, egli ha l’obbligo di consegnare la dichiarazione originale sottoscritta e conservarne una copia in originale recante la propria firma e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione unitamente ai documenti da quest’ultimo rilasciati.
Obblighi dell’intermediario
L’intermediario che ha assunto l’incarico è obbligato a trasmettere per via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno, anche se gli sono state consegnate successivamente al
termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.
Sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 322/1998 e successive modificazioni, l’intermediario abilitato deve:
1. rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, (lettera d’impegno) precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione.
2. rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della stessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo in allegato alla dichiarazione.
3. conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dal medesimo art. 43 DPR n. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente è obbligato, pertanto, alla verifica del rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN