Novità in breve su elenco clienti-fornitori, black-list, accertamenti, uso del contante e minusvalenze

È entrato in vigore il 2 marzo scorso – giorno della sua pubblicazione in G.U.– il Decreto Legge n. 16 del 2012 contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Il Decreto, composto da 13 articoli, pone novità interessanti sul fronte dell’evasione e dell’accertamento e modifica alcune norme sul contenzioso tributario.

Ci soffermiamo solo su alcuni aspetti che riguardano adempimenti divenuti assai ben noti: spesometro, elenco clienti – fornitori, comunicazione black-list e novità in materia di accertamenti e uso del contante.

Con l’art.2 c.6 del presente Decreto è modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’art.21, c.1,  del D.L. 78/2010; le parole:  “…di importo non inferiore a euro tremila” sono state soppresse e dopo il primo periodo è stato inserito il seguente: “L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di  tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’IVA”.

In sostanza, si ritorna al vecchio elenco clienti e fornitori, con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali relativi al c.d. spesometro, ben noti a tutti gli operatori.
Ma attenzione: tale semplificazione decorre dal 1 gennaio 2012: per la presentazione della Comunicazione rilevante ai fini IVA relativa all’anno d’imposta 2011, la cui scadenza è il prossimo 30 aprile, tutto rimane invariato!

Il successivo comma 8, semplifica (di poco) l’adempimento previsto dall’art.1 c.1 del D.L. 40/2010, con il quale è stata istituita la Comunicazione Black-list, limitando la stessa alle operazioni attive e passive di importo superiore a Euro 500,00.

Al comma 10, viene specificato che, dal prossimo 1 luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Tale disposizione non è applicata se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

L’art.3. c.1, con lo scopo di agevolare l’attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al dettaglio e del turismo, precisa che gli acquisti in contanti effettuati da turisti stranieri possono superare il limite di Euro 1.000,00, di cui all’art.49 c.1 del D.Lgs. 231/2007.
La possibilità di acquistare in contanti per un importo superiore ad Euro 1.000,00 riguarda le persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella europea, residenti fuori del territorio dello Stato.
Ma semplificazione tanto non è.
Infatti, il cedente/prestatore, per poter superare il divieto previsto dalle limitazioni all’uso del contante, deve acquisire dal turista straniero copia del passaporto e un’autocertificazione attestante il fatto che quest’ultimo non è cittadino né italiano né europeo e che non risiede in Italia.
Il primo giorno feriale successivo alla vendita/prestazione, inoltre, l’importo dovrà essere versato in un c/c intestato al cedente/prestatore contestualmente alla copia del passaporto, della fattura o dello scontrino fiscale emesso.
L’operatore italiano che intenda usufruire di tale “semplificazione” potrà farlo solo dopo aver inviato all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva, i cui termini e modalità saranno determinati dal Direttore della stessa entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e cioè entro il prossimo 1 aprile.

Con l’art.11, c.1, è introdotta un sanzione specifica in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a Euro 5 milioni e realizzate su partecipazioni immobilizzate prive dei requisiti pex e di quelle su dividendi non tassati superiori a Euro 50.000,00.
La sanzione, pari al 10% delle minusvalenze – con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 50.000,00 – permette il mantenimento della deducibilità delle stesse.

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN